Ordinanza n. 15/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 13 del 23 giugno 2025 di demolizione e messa in sicurezza dei luoghi; del provvedimento prot. N. 3016 del 17.06.2025 con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Stefanaconi rigettava la richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e messa in sicurezza dei luoghi e diniego di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e messa in sicurezza dei luoghi e il provvedimento dell'Ufficio Tecnico comunale di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le deduzioni della ricorrente, relative all'ordinanza di demolizione impugnata, non sono state smentite dall'amministrazione, ritualmente intimata ma non costituita, neppure dopo le precedenti ordinanze collegiali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il pregiudizio prospettato dalla ricorrente con riferimento all'ordinanza di demolizione, valorizzando la mancata costituzione e la mancata contestazione del Comune, anche ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 4, c.p.a. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato. La trattazione del merito è stata fissata per il 2 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.
art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.
La mancata costituzione e contestazione dell'amministrazione è stata valorizzata dal Collegio nella valutazione cautelare delle deduzioni della ricorrente, ritenute non smentite dagli atti di causa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata non determina automaticamente l'accoglimento della domanda, ma può concorrere, unitamente agli atti disponibili, alla valutazione del fumus boni iuris e del pregiudizio allegato dal ricorrente quando le sue deduzioni non risultino smentite.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione può essere disposta quando, alla luce degli atti e del mancato contraddittorio dell'amministrazione, risultino sussistenti sia il fumus boni iuris sia il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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