Cassazione Penale, Ordinanza n. 18047/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure meramente fattuali e non assistite da specifica critica della motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del 15 gennaio 2025 deducendo violazione di legge e sostenendo che il provvedimento avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso alla base delle condotte delittuose. Lamentava, in sostanza, che il giudice di merito avesse negato la continuazione tra due sentenze esecutive in materia di stupefacenti valorizzando solo elementi di fatto non decisivi e, secondo la difesa, fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal condannato nei procedimenti. La Corte rileva invece che l'ordinanza impugnata aveva motivato il diniego evidenziando: la diversa collocazione delle condotte (piano terra e terzo piano), la distanza temporale di quattro anni tra i reati, la non sovrapponibilità delle condotte (mera detenzione nel primo caso e plurime cessioni nel secondo), nonché la diversa natura e finalità dell'attività delittuosa, ritenuta nuova e diversa rispetto al passato. Mancando specifici elementi ulteriori allegati o provati dal ricorrente, il giudice di merito aveva escluso il collegamento se non per la sola omogeneità della fattispecie violata.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso contro il diniego della continuazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto, se non accompagnate da specifiche critiche alle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata.
- Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione non basta l'omogeneità astratta della fattispecie incriminatrice: occorre la dimostrazione di un collegamento sostanziale tra i fatti, desumibile da elementi concreti relativi a tempi, modalità esecutive e finalità delle condotte.
- La distanza temporale marcata tra i reati, la diversa modalità commissiva e la non sovrapponibilità delle condotte possono giustificare il diniego della continuazione, quando non emergano ulteriori indici dell'unico disegno criminoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esoneri, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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