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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 202 del 2024 emesso dal Tribunale Civile di Campobasso.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 202/2024 del Tribunale di Campobasso, definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 202/2024, emesso il 22 luglio 2024 e notificato all’A.S.RE.M. il 14 novembre 2024, non opposto nei termini e munito di decreto di esecutorietà il 6 febbraio 2025. Il titolo, notificato in forma esecutiva nella medesima data, imponeva il pagamento di € 14.342,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria. L’A.S.RE.M. non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora di € 100,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’A.S.RE.M., sebbene ritualmente notificata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, in quanto il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e il titolo rientrava tra quelli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché non risultava alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligazione. Ha ordinato all’A.S.RE.M. di pagare € 14.342,48, oltre interessi, spese della procedura monitoria e spese di registrazione del decreto ingiuntivo ove già sostenute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario delegato, quale commissario ad acta senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione, previa istanza della parte. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. L’A.S.RE.M. è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l’esecuzione del titolo, fissato il termine per adempiere, nominato il commissario ad acta e valutato la richiesta di penalità di mora.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per conseguire l’adempimento delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio rilevante ai fini dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dei debiti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivamente esecutivo e di un inadempimento non contestato o non smentito da elementi di prova, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute, degli interessi e delle spese riconosciute dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, assegnandogli un termine successivo e subordinando il suo intervento a un’apposita istanza della parte creditrice.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare il ritardo dell’amministrazione, senza che debba necessariamente essere contestualmente applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere rivalutata se l’amministrazione non collabora all’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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