Sentenza del 08/01/2018 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione dei redditi - Integrazione a favore - Emendabilità in contenzioso - Validità -Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di correggere, anche in sede contenziosa, errori od omissioni contenuti nella dichiarazione dei redditi e favorevoli al contribuente, dai quali derivava una maggiore imposta richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente sosteneva che la dichiarazione integrativa o, comunque, la contestazione giudiziale potesse essere utilizzata per far valere il credito o il minor debito fiscale, anche oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata riconosciuta. La dichiarazione integrativa a favore del contribuente deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con possibilità di compensare l'eventuale credito. Tuttavia, il contribuente conserva il diritto di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e può comunque far valere in sede contenziosa gli errori commessi nella dichiarazione, opponendosi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la Pubblica Amministrazione può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Le dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente, finalizzate a correggere errori che hanno determinato un minor debito o un maggior credito d'imposta, possono essere presentate entro i termini di decadenza dell'accertamento.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa diretta a emendare errori od omissioni in danno del contribuente incontra il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La correzione amministrativa degli errori favorevoli al contribuente è soggetta a un termine specifico e consente, in via ordinaria, la compensazione del credito risultante.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle imposte sui redditi e costituisce il limite temporale richiamato per le dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente.
Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamabile per il termine di quarantotto mesi entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
Massime di principio
- Gli errori dichiarativi favorevoli al contribuente possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, normalmente con utilizzo del credito in compensazione.
- La scadenza della dichiarazione integrativa non elimina il diritto del contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente entro il termine previsto dalla legge.
- Anche in assenza di una dichiarazione integrativa tempestiva, il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria e far valere errori od omissioni commessi nella dichiarazione originaria.
- La dichiarazione dei redditi non costituisce, di per sé, una dichiarazione irrevocabile o una confessione vincolante: gli errori possono essere emendati quando incidono sulla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra termini per presentare la dichiarazione integrativa, termini per chiedere il rimborso e possibilità di difesa nel contenzioso, che sono rimedi autonomi e non necessariamente soggetti alla stessa scadenza.
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