Cassazione Civile, Ordinanza n. 15834/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un'avvocata volta ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 imponesse l'iscrizione alla Gestione separata solo ai professionisti privi di qualsiasi versamento contributivo presso enti di categoria, e che il versamento del solo contributo integrativo fosse sufficiente a escludere l'obbligo. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, affermando che il contributo integrativo non dà luogo a copertura previdenziale e ha mera funzione solidaristica. Con il ricorso per cassazione la professionista denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 e dell'art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il contributo integrativo avrebbe natura previdenziale, al pari del contributo soggettivo, e che quindi il suo versamento dovrebbe escludere l'iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il versamento del solo contributo integrativo non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, perché tale contributo ha funzione solidaristica e non attribuisce una posizione previdenziale al professionista. La Corte richiama anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che qualifica il rapporto tra sistema previdenziale di categoria e Gestione separata come complementare, non alternativo, secondo un principio di gradualità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la complessità del quadro normativo; inoltre è stato dichiarato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata presso l'INPS e, nel caso esaminato, l'obbligo di iscrizione riguarda i professionisti che non siano coperti da una posizione previdenziale di categoria idonea a escludere tale iscrizione
art. 18, commi 11 e 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111
la norma è letta nel senso che il versamento del solo contributo integrativo non basta a sottrarre il professionista all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio dedotto come violazione e falsa applicazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
indicato quale disciplina transitoria per l'applicazione del rito camerale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Ai fini dell'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata INPS non è sufficiente il versamento del solo contributo integrativo a una cassa professionale, poiché esso ha natura solidaristica e non costituisce una copertura previdenziale individuale.
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è escluso solo quando il professionista sia già titolare di un effettivo versamento contributivo idoneo a generare una corrispondente prestazione previdenziale.
- Il rapporto tra sistema previdenziale di categoria e Gestione separata non è alternativo ma complementare: la Gestione separata opera a integrazione della tutela categoriale quando questa non sia pienamente estesa.
- Quando il quadro normativo è complesso e la giurisprudenza si è consolidata dopo l'insorgenza della lite, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.
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