Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento • Del giudizio di non ammissione alla classe seconda del Liceo -OMISSIS-, dell''alunna comunicato ai ricorrenti per telefono ai ricorrenti in data 1 settembre 2023; • del Verbale dello scrutinio della seduta del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- del 31.8.2023, nella quale si è deliberata la "non ammissione" dell''alunna -OMISSIS- alla classe successiva; • Della valutazione degli elaborati scritti di Italiano, Matematica e Latino consegnati dalla scuola in data 2 ottobre 2023 (a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 2 settembre 2023), nonché delle valutazioni delle prove orali; • Del Piano Didattico Personalizzato prot. n. -OMISSIS- (all. 2 PDP 4.7.2023) nella parte in cui è stato concordato e redatto dai ricorrenti di concerto con la “responsabile DSA” prof. -OMISSIS-in data 13.2.2023 ma adottato, peraltro neanche all''unanimità, solo ad anno scolastico concluso, in data 4.7.2023. • di ogni atto che dovesse ritenersi presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, con particolare riferimento al CD del 31 marzo 2023 espressamente richiamato nell''impugnato verbale del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva, non conosciuto. • con riserva di ulteriori motivi aggiunti e con istanza di oscuramento dei dati personali;

Giustizia amministrativa202300439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa alla classe seconda del liceo, verbale di scrutinio, valutazioni delle prove e Piano Didattico Personalizzato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe seconda, comunicata telefonicamente il 1° settembre 2023, il verbale dello scrutinio del Consiglio di Classe del 31 agosto 2023, le valutazioni degli elaborati scritti e delle prove orali, il Piano Didattico Personalizzato adottato il 4 luglio 2023 e gli ulteriori atti presupposti o connessi. Dal testo della sentenza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del giudizio, con nota del 6 novembre 2025, i ricorrenti hanno dichiarato che l'interesse originario al ricorso era venuto meno dopo il rigetto dell'istanza cautelare e la conseguente ripetizione dell'anno scolastico da parte della studentessa, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, a seguito del rigetto della domanda cautelare e della ripetizione dell'anno scolastico, era venuto meno l'interesse originario alla decisione sull'impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta dei ricorrenti e in assenza di specifica opposizione dell'Amministrazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo alla loro identificazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati personali identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che l'interesse originario alla decisione è venuto meno per effetto di fatti sopravvenuti, e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta non contestata dall'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dalla stabilizzazione della situazione fattuale conseguente al rigetto della tutela cautelare e alla ripetizione dell'anno scolastico da parte dello studente, quando non residui un'utilità concreta e attuale dalla decisione sull'impugnazione.
  • In presenza di una richiesta concorde o non contestata di compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
  • Nei provvedimenti giudiziari riguardanti minori, può essere disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarli, nonché dei dati dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.