Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04870/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura di merce pari a euro 9.246,22. L'opposizione del destinatario del decreto era stata accolta in appello, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la consegna della merce al soggetto obbligato al pagamento e non dimostrato che l'agente-rappresentante che aveva operato negli ordini e nel ritiro della merce avesse effettivi poteri rappresentativi o agisse per conto dell'opponente. La società ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1326, 1327, 1460 e 1173 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il perfezionamento del contratto di vendita o la sua esecuzione mediante consegna; 2) violazione degli artt. 1396, 1398, 1399, 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che fosse stato mal valutato il tema dei poteri di rappresentanza dell'agente e dell'affidamento del terzo; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione carente e per errata valutazione delle prove documentali e orali. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a contestare l'accertamento di fatto e il riparto dell'onere della prova operato dal giudice di merito, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando che la società ricorrente non aveva fornito la prova della consegna della merce né dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva materialmente operato nella trattativa. È stata quindi disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il perfezionamento del contratto di vendita, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla consegna e sulla conclusione del contratto.

  • art. 1327 c.c.

    Invocato insieme agli altri articoli sulla conclusione del contratto; la Corte non ne ha fatto applicazione sostanziale, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha escluso che la questione potesse essere riesaminata in cassazione come accertamento di fatto.

  • art. 1173 c.c.

    Citato nel primo motivo per fondare l'obbligazione di pagamento, senza accoglimento della censura.

  • art. 1396 c.c.

    Richiamato per contestare la valutazione dei poteri del rappresentante; la Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 1398 c.c.

    Citato nel secondo motivo in tema di rappresentanza senza potere, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che gravava sulla società fornitrice l'onere di provare i poteri di rappresentanza del soggetto che aveva ordinato e ritirato la merce, trattandosi del fatto costitutivo del credito azionato.

  • art. 2727 c.c.

    Citato nel secondo motivo per inferenze presuntive sull'affidamento e sui poteri del rappresentante; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni, ma senza che la Corte vi attribuisse un diverso esito alla controversia.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per il disconoscimento dei DDT, ritenuto rilevante dalla Corte territoriale e non efficacemente superato in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per criticare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte ha escluso che ciò integri un vizio deducibile come richiesto dalla ricorrente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare motivazione carente o illogica, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse una motivazione sufficiente e che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha osservato che le censure travalicavano tale limite e tendevano a contestare il giudizio di fatto.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente, definita meramente ripetitiva dei motivi già proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Chi agisce per il pagamento di una fornitura deve provare i fatti costitutivi del proprio credito, inclusa la consegna della merce al destinatario dell'obbligazione e, se rilevante, l'effettivo potere rappresentativo del soggetto che ha operato l'ordine o il ritiro.
  • Il legittimo affidamento del terzo sui poteri del preteso rappresentante non esonera la parte che pretende il pagamento dall'onere di provare, in concreto, la sussistenza di tali poteri quando il rapporto dedotto in giudizio lo richieda.
  • Il disconoscimento rituale della documentazione di consegna impone alla parte che la utilizza di fornire adeguata prova della sua efficacia e della riferibilità dell'atto al destinatario della prestazione.
  • La censura di motivazione è inammissibile quando, sotto l'apparenza di un vizio ex art. 360 c.p.c., mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti ritenute più attendibili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.