Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4927/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 06444/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva parzialmente accolto il ricorso contro provvedimenti successivi relativi a una pretesa impositiva, ritenendoli contrastanti con il diritto dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

AGEA ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Il motivo cautelare ritenuto fondato sostiene che l'eventuale contrasto del provvedimento con il diritto dell'Unione europea determina annullabilità, non nullità, dell'atto. La questione relativa alla conformità al diritto unionale riguarderebbe il merito della pretesa contenuta nell'atto impositivo presupposto e avrebbe dovuto essere dedotta nei giudizi eventualmente proposti contro tale atto, non in giudizi aventi a oggetto atti successivi riferiti alla medesima pretesa. Inoltre, la contrarietà al diritto UE non potrebbe determinare l'annullamento degli atti successivi quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo. AGEA ha dedotto anche il periculum in mora, correlato al numero delle aziende coinvolte e all'entità del credito vantato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lazio. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris nel motivo d'appello relativo alla qualificazione dell'invalidità per violazione del diritto unionale come annullabilità e alla necessità di contestare la conformità al diritto UE nel giudizio contro l'atto impositivo presupposto. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora per il numero delle aziende coinvolte e per l'entità del credito di AGEA. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito dell'appello al 16 maggio 2024 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente la pronuncia cautelare in appello; nel caso concreto è stato utilizzato quale base processuale per la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • Diritto dell'Unione europea

    La violazione del diritto unionale dedotta avverso un provvedimento amministrativo comporta, secondo la valutazione cautelare del Collegio, annullabilità e non nullità; la relativa questione deve essere fatta valere contro l'atto impositivo presupposto e non può incidere sugli atti successivi se tale atto è divenuto definitivo.

  • Sentenza CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/18

    Richiamata dalla sentenza di primo grado quale pronuncia unionale posta a fondamento del ritenuto contrasto dei provvedimenti impugnati con il diritto UE.

  • Sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-46/18

    Richiamata dalla sentenza di primo grado quale pronuncia unionale posta a fondamento del ritenuto contrasto dei provvedimenti impugnati con il diritto UE.

  • Sentenza CGUE 13 gennaio 2022, causa C-377/19

    Richiamata dalla sentenza di primo grado quale pronuncia unionale posta a fondamento del ritenuto contrasto dei provvedimenti impugnati con il diritto UE.

Massime di principio

  • La violazione del diritto dell'Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo determina, in linea generale, un vizio di annullabilità e non una nullità dell'atto.
  • La conformità al diritto dell'Unione europea della pretesa contenuta in un atto impositivo deve essere contestata nel giudizio instaurato contro l'atto impositivo presupposto; la questione non può essere dedotta per ottenere l'annullamento di atti successivi riferiti alla medesima pretesa.
  • Quando l'atto impositivo presupposto è divenuto definitivo, la dedotta contrarietà al diritto dell'Unione europea non può comportare l'annullamento degli atti successivi relativi alla stessa pretesa.
  • In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può sussistere quando l'appello contesta la possibilità di rimettere in discussione, mediante l'impugnazione di atti successivi, una pretesa impositiva ormai consolidata; il periculum in mora può essere ravvisato nel numero dei soggetti coinvolti e nell'entità complessiva del credito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareNullità del provvedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.