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Ordinanza

Ordinanza n. 1373/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00043/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello cautelare e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile l'appello. Non è stata svolta una valutazione nel merito dei motivi, della legittimità degli atti di gara o della domanda cautelare, né sono stati esaminati il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese della fase processuale sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della procedura di gara per servizi di vigilanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente, in proprio e quale mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo, ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare formulata in primo grado in relazione a una procedura di gara per servizi di vigilanza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di censura dell'appello né il contenuto degli atti di gara contestati. Nel corso della camera di consiglio l'appellante ha rinunciato all'appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; nel caso concreto, l'appello è stato dichiarato improcedibile perché l'appellante vi ha rinunciato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello cautelare determina l'improcedibilità del gravame, senza necessità di esaminare i motivi d'appello o i presupposti sostanziali della tutela cautelare.
  • Quando l'appello cautelare diviene improcedibile per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese della fase processuale in presenza di specifiche ragioni valutate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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