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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-14/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024. — XXX contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) – Domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio – Fini diversi – Diniego di visto – Motivi di rigetto della domanda – Mancata trasposizione – Principio generale del divieto di pratiche abusive – Articolo 34, paragrafo 5 – Autonomia procedurale degli Stati membri – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-14/23

Giurisprudenza europea62023CJ0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per le domande di visto o di soggiorno per studio, uno Stato membro può opporre un rifiuto anche senza aver trasposto espressamente l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), quando la domanda sia abusiva e il richiedente non abbia la reale intenzione di studiare. Ha inoltre ritenuto compatibile con il diritto UE un sistema di ricorso che attribuisca al giudice un solo potere di annullamento, se il diritto interno assicura una nuova decisione rapida e conforme alla sentenza annullatoria. La pronuncia valorizza il principio del divieto di pratiche abusive e la tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta.

Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per uno Stato membro di respingere una domanda di visto per studio per mancanza di reale intenzione di studiare, nonostante la mancata trasposizione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2016/801, e sulla sufficienza di un ricorso di annullamento ai fini dell’articolo 34, paragrafo 5, e dell’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

1) Se la direttiva 2016/801, in particolare l’articolo 3, punto 3, osti a che uno Stato membro respinga una domanda di ammissione per motivi di studio perché il richiedente non avrebbe la reale intenzione di studiare, pur non avendo trasposto l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f). 2) Se l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga che il giudice nazionale possa riformare la decisione amministrativa o basti un ricorso di annullamento.

Principio di diritto

La direttiva 2016/801 non impedisce a uno Stato membro di respingere una domanda di ammissione per motivi di studio quando, pur in assenza di trasposizione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), risulti, alla luce di circostanze oggettive e di una valutazione individuale, che la domanda è abusiva perché presentata senza reale intenzione di seguire gli studi; ciò discende dal principio generale del divieto di pratiche abusive. Inoltre, l’articolo 34, paragrafo 5, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non richiede necessariamente un giudice dotato di potere di riforma: è sufficiente un ricorso di annullamento, purché l’ordinamento garantisca che una nuova decisione conforme alla sentenza sia adottata entro breve termine, così da assicurare l’effettività dei diritti derivanti dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 3, punto 3, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 5, paragrafo 3, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 7 direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 11 direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 20, paragrafo 2, lettera f), direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 21 direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 24 direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 35 direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 40 direttiva (UE) 2016/801

Rifiuto del visto per studio e tutela giurisdizionale effettiva nella direttiva 2016/801

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga concernente il diniego di un visto/autorizzazione di soggiorno per motivi di studio. La causa riguarda, da un lato, la possibilità per lo Stato membro di verificare la reale intenzione di studiare del richiedente e, dall’altro, l’adeguatezza del ricorso giurisdizionale nazionale rispetto all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 e all’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente nel procedimento principale, cittadina di un paese terzo, aveva presentato domanda di visto per studiare in Belgio. La domanda era stata respinta con decisione amministrativa del 18 settembre 2020 perché, sulla base di incoerenze del progetto di studi, le autorità avevano ritenuto che mancasse una reale intenzione di seguire gli studi in Belgio. Il Conseil du contentieux des étrangers aveva respinto il ricorso di annullamento, considerando possibile il rifiuto anche in assenza di trasposizione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2016/801.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva (UE) 2016/801;
  • l’articolo 3, punto 3, che definisce lo "studente" come il cittadino di paese terzo accettato da un istituto di istruzione superiore per seguire, come attività principale, un programma di studi a tempo pieno;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, secondo cui, se sono soddisfatte le condizioni generali e specifiche, il cittadino di paese terzo ha diritto all’autorizzazione;
  • gli articoli 7 e 11, che fissano rispettivamente le condizioni generali e i requisiti specifici per gli studenti;
  • l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), che consente di respingere la domanda se vi sono prove o seri e oggettivi motivi per ritenere che il soggiorno sia chiesto per fini diversi;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), sulla revoca o sul mancato rinnovo se il soggiorno si svolge per fini diversi;
  • l’articolo 24, che consente agli studenti di svolgere attività economica entro certi limiti;
  • l’articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5, sulle garanzie procedurali e sull’impugnabilità delle decisioni;
  • l’articolo 35, sulla trasparenza e accesso alle informazioni;
  • l’articolo 40, sul recepimento.

Prime due questioni: reale intenzione di studiare e abuso del diritto

La Corte osserva che le condizioni elencate agli articoli 7 e 11 non menzionano espressamente una "reale intenzione" di studiare. Tuttavia, richiama il principio generale del diritto dell’Unione secondo cui nessuno può avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme dell’Unione. Da ciò deriva che le autorità nazionali devono negare il beneficio della direttiva quando la domanda, pur formalmente conforme, sia presentata per conseguire un vantaggio contrario alle finalità della disciplina.

La Corte precisa che, nel caso di una domanda di ammissione per motivi di studio, l’abuso deve essere dimostrato con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. È necessario che emerga, in modo sufficientemente manifesto, che il richiedente ha presentato la domanda senza la reale intenzione di seguire un programma di studi a tempo pieno che conduca a un titolo riconosciuto nello Stato membro.

Elementi rilevanti per accertare l’abuso

La Corte indica alcuni parametri utili alla valutazione, senza fissare un elenco esaustivo:

  • il richiedente può anche svolgere un’attività economica accessoria, nei limiti dell’articolo 24, per cui tale circostanza non è di per sé indice di abuso;
  • viceversa, un impegno professionale manifestamente incompatibile con il regolare svolgimento degli studi può costituire un elemento sospetto;
  • le incoerenze del progetto di studi possono essere considerate, ma solo se hanno carattere sufficientemente manifesto e sono valutate insieme a tutti gli altri elementi del caso;
  • non è sufficiente un mero cambiamento di indirizzo di studio o la mancata connessione diretta tra studi e obiettivi professionali.

La Corte sottolinea inoltre che le autorità competenti devono svolgere i controlli appropriati e poter chiedere chiarimenti e prove al richiedente, come già suggerito dal considerando 41 della direttiva.

Risposta sul primo e secondo quesito

La Corte conclude che la direttiva 2016/801, letta alla luce dell’articolo 3, punto 3, non osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ammissione per motivi di studio, anche se non ha trasposto l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), quando la domanda è presentata senza reale intenzione di studiare. Tale esito deriva dall’applicazione del principio generale del divieto di pratiche abusive.

Terza questione: ricorso di annullamento e articolo 47 della Carta

Quanto alla tutela giurisdizionale, la Corte ricorda che l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 garantisce l’impugnabilità della decisione di rigetto conformemente al diritto nazionale. Le caratteristiche del rimedio processuale devono però rispettare l’articolo 47 della Carta.

La Corte afferma che il diritto a un ricorso effettivo non impone, in linea di principio, che il giudice nazionale abbia il potere di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione o di adottare una nuova decisione. È sufficiente un ricorso di annullamento, purché l’ordinamento assicuri che, dopo l’annullamento, una nuova decisione sia adottata in tempi brevi e sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza, così da preservare l’effettività dei diritti derivanti dalla direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • lo Stato membro può respingere la domanda di ammissione per motivi di studio, anche senza trasposizione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), se la domanda è abusiva perché presentata senza reale intenzione di studiare;
  • l’articolo 34, paragrafo 5, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a un sistema in cui il ricorso sia solo di annullamento, a condizione che il diritto interno consenta l’adozione, entro breve termine, di una nuova decisione conforme alla sentenza annullatoria.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante perché conferma che, nelle domande di visto per studio, la verifica dell’effettiva finalità dello spostamento può avvenire anche sulla base del divieto di abuso del diritto, senza attendere necessariamente una trasposizione letterale della clausola di rigetto facoltativo della direttiva. Sul piano processuale, la Corte ammette un sindacato giurisdizionale di legittimità, ma esige che esso sia effettivo e seguito da una nuova decisione rapida, così da non svuotare i diritti conferiti dalla direttiva 2016/801.

Come è indicizzato

Materieimmigrazione e soggiorno dei cittadini di paesi terzivisti per motivi di studioabuso del diritto dell’unionetutela giurisdizionale effettivaprocedimento amministrativo e ricorso giurisdizionale

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