Cassazione Penale, Ordinanza n. 15438/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, ristretto in espiazione di una pena molto elevata per plurime condanne in materia di stupefacenti, associazione finalizzata al traffico e altri reati, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. La difesa ha dedotto l'insussistenza dell'attualità della concreta pericolosità del detenuto, sostenendo che mancassero i presupposti per il mantenimento del regime differenziato e, in sostanza, censurando la motivazione del provvedimento con richieste di rivalutazione del compendio istruttorio e dei dati già acquisiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della proroga del 41-bis, non occorra una prova in termini di certezza dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi siano ragionevolmente ritenuti probabili sulla base degli elementi acquisiti; ha inoltre osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo ampio richiamando l'elevato spessore criminale del ricorrente. Le censure difensive sono state giudicate sostanzialmente rivalutative e fattuali, mentre in sede di legittimità era prospettabile solo un vizio di violazione di legge e non un mero dissenso sulla motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
regime detentivo speciale
Per la proroga del regime differenziato è sufficiente la ragionevole probabilità, sulla base dei dati conoscitivi acquisiti, della perdurante sussistenza dei collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva; non è richiesta una dimostrazione in termini di certezza.
art. 616 c.p.p.
somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato solo come base dei precedenti titoli di condanna del detenuto; non costituisce oggetto di specifica decisione nel provvedimento.
art. 337 c.p.
Indicato tra i reati oggetto delle precedenti condanne del detenuto.
art. 495 c.p.
Indicato tra i reati oggetto delle precedenti condanne del detenuto.
art. 497 c.p.
Indicato tra i reati oggetto delle precedenti condanne del detenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale può essere desunta sulla base di una ragionevole probabilità fondata sugli elementi acquisiti, senza necessità di prova piena o di certezza.
- Le censure rivolte alla motivazione del provvedimento di proroga del 41-bis, quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e dei dati fattuali, non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione, ove sia deducibile soltanto un vizio di violazione di legge.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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