Cassazione Civile, Sentenza n. 4660/2021 del 22/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente ha proposto istanza di revocazione avverso l'ordinanza di inammissibilità n. 22315/2017 della Corte di Cassazione. Il contenzioso originario riguardava l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal locatore (D'Alesio) successivo a convalida di sfratto per morosità: la conduttrice sosteneva che il godimento dell'immobile era stato compromesso da lavori condominiali già previsti e noti al locatore all'epoca della stipula, chiedendo in via subordinata la riduzione del canone e, in riconvenzionale, il risarcimento dei danni. In revocazione si deduceva che la Corte di Cassazione aveva errato nel dichiarare inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione (mancata ammissione di prove decisive e mancata valutazione/contestazione di fatti e documenti), non avendo considerato che tali censure erano state specificamente dedotte in appello e che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente il principio della non contestazione senza valutare adeguatamente le allegazioni e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per revocazione ritenendo che ricorrano gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo della revocazione: il primo perché effettivamente in appello era stata proposta censura specifica sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie decisive; il secondo perché la Corte d'appello avrebbe riportato un precedente giurisprudenziale senza calare il principio nella fattispecie, confondendo onere di allegazione e onere probatorio e non valutando compiutamente fatti e documenti noti e non contestati. Per questi motivi la Corte ha revocato l'ordinanza impugnata, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, condannando anche alle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurabile l'errore revocatorio previsto da tale norma, poiché la precedente ordinanza di inammissibilità aveva equivocato sulla specificità e sulla decisività delle censure sollevate in appello
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha valutato che la ricorrente aveva specificamente allegato fatti rilevanti (conoscenza dei lavori da parte del locatore) cui doveva corrispondere un'adeguata valutazione probatoria
Il principio della non contestazione è stato oggetto di contestazione: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse confuso l'onere di allegazione con l'onere probatorio e non avesse adeguatamente valutato le allegazioni non contestate
Richiamato in relazione alle richieste di esibizione documentale: la mancata ammissione/valutazione di documenti rilevanti è stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio
Riferimento alle ragioni di cassazione per violazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto che le censure dedotte potessero incidere sulla correttezza della motivazione e sulla decisione
Cass. n. 359/2005 (principio di critica della motivazione)
Citato quale parametro secondo cui il ricorso deve criticare la motivazione impugnata nella sua effettiva consistenza; la Corte ha ritenuto però che la valutazione della Corte d'appello non fosse stata adeguatamente oggetto di critica e che la S.C. avesse errato nel ritenere inammissibile la censura
Massime di principio
- La revocazione per errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. può essere proposta quando l'ordinanza di inammissibilità abbia equivocato sulla specificità o decisività delle censure sollevate in grado di appello; è necessario dimostrare l'errore nella valutazione della rilevanza delle censure.
- In cassazione va riportata non solo la regola di diritto invocata, ma anche come la Corte territoriale l'ha applicata alla fattispecie concreta: altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di critica specifica della motivazione.
- Il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.) non può essere applicato meccanicamente: il giudice deve distinguere tra onere di allegazione e onere probatorio e valutare se fatti noti e non specificamente contestati siano stati effettivamente posti alla base della decisione.
- La mancata ammissione o valutazione di mezzi istruttori decisivi (interrogatorio, testimoni, CTU, esibizione documentale) può costituire motivo rilevante sia in appello sia in cassazione, purché le istanze istruttorie siano state proposte e censurate con sufficiente specificità nei gradi precedenti.
- Quando la Corte di legittimità dichiara un motivo inammissibile per difetto di specificità o decisività, è possibile impugnare tale ordinanza in revocazione dimostrando l'effettiva sussistenza della specificità del motivo e la decisività dell'errore per il risultato del giudizio.
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