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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4658/2021 del 22/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva ridotto del 30% il canone relativo al periodo di infiltrazioni, aveva ritenuto la società conduttrice responsabile per il mancato pagamento dei canoni in caso di inutilizzabilità solo parziale dell'immobile, e aveva rigettato le domande risarcitorie della conduttrice nei confronti del locatore, attribuendo invece responsabilità all'appaltatore. In cassazione i ricorrenti contestano la presunta errata applicazione dell'art. 1575 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la responsabilità contrattuale del locatore per il mancato mantenimento dell'immobile in stato da servire all'uso convenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Prima ha ritenuto infondato il dubbio sulla legittimazione attiva dei ricorrenti nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio, affermando che la cancellazione non determina automaticamente la rinuncia alle pretese in giudizio. Sul merito, ha ritenuto che la Corte d'appello aveva comunque valutato gli obblighi ex art. 1575 c.c. e che i ricorrenti non avevano articolato un motivo di censura sufficientemente specifico per dimostrare l'errata applicazione della norma. Perciò il ricorso è stato respinto; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1575 cod. civ.

    La norma impone al locatore l'obbligo di consegnare e mantenere il bene in condizioni da servire all'uso convenuto; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque valutato tali obblighi e che i ricorrenti non avessero adeguatamente dimostrato l'errata applicazione della norma.

  • d.lgs. n. 6 del 2003 (riforma diritto societario)

    Richiamato per spiegare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese: dopo la riforma, l'estinzione societaria non comporta necessariamente il trasferimento automatico di pretese incerte o illiquide ai soci, salvo verifiche sul bilancio di liquidazione e sulla volontà di rinuncia.

  • Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013

    Precedente di Sezioni Unite che aveva affermato che crediti incerti o non iscritti nel bilancio di liquidazione non si trasferiscono automaticamente ai soci dopo la cancellazione; la Corte lo richiama e lo tempera con successiva giurisprudenza.

  • Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020

    Giurisprudenza recente che chiarisce che la cancellazione richiesta dal liquidatore non comporta di per sé e sempre la rinuncia alla pretesa azionata, quindi la legittimazione dei soci va valutata caso per caso.

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Riferito in relazione all'eventuale dichiarazione del difensore per l'interruzione del processo dopo la cancellazione della società: la mancata dichiarazione può essere un elemento indicativo della volontà di proseguire l'azione nell'interesse dei soci.

  • art. 385 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, dato il rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dalla legge n. 228/2012)

    Prevede il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente la perdita delle pretese giudiziali: occorre verificare se il credito era certo/liquido e se è stato incluso nel bilancio di liquidazione; la legittimazione dei soci va valutata caso per caso.
  • Se la società viene cancellata in corso di causa, il difensore e le parti devono valutare la necessità di dichiarazioni ex art. 300 c.p.c. o altre misure procedurali per preservare i diritti e chiarire la prosecuzione del processo da parte dei soci o dei successori.
  • Per ottenere la riduzione del canone per danni o infiltrazioni è necessario provare l'entità, la durata e l'effettiva inutilizzabilità del bene: la riduzione può essere solo parziale e il conduttore resta responsabile per i canoni se l'immobile è utilizzabile in parte.
  • Le domande risarcitorie per danni derivanti da lavori di ripristino difettosi possono essere dirette nei confronti dell'appaltatore; la responsabilità del locatore richiede prova del nesso di causalità e della violazione degli obblighi di manutenzione ex art. 1575 c.c.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e ben argomentato: l'affermazione generica della mancata valutazione di una norma da parte del giudice d'appello è insufficiente per ottenere l'accoglimento.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese processuali, ma anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa, senza discrezionalità del giudice.

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