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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4657/2021 del 22/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento e l'esercizio del privilegio speciale marittimo ai sensi dell'art. 561, n. 4, cod. nav., sul carico di clinker a garanzia del credito per nolo. La questione centrale è stata se tale privilegio fosse opponibile al portatore della polizza di carico (Superbeton) anche in assenza di indicazioni sulla polizza circa i termini e l'entità del credito per il trasporto o del richiamo univoco al charter party. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur sussistendo la qualità di vettore della ricorrente e un credito per nolo, la polizza non consentiva di desumere in modo determinato l'entità/termine del credito e l'eventuale collegamento con un charter party; quindi il privilegio non era opponibile al legittimo portatore della polizza. La ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione sostenendo che il privilegio legislativo è reale e opponibile erga omnes indipendentemente dalla letteralità del titolo di credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'opponibilità del privilegio marittimo al portatore della polizza di carico, è necessario che dalla polizza stessa risultino elementi sufficienti a individuare e determinare il credito per nolo (o a richiamare in modo identificabile il contratto da cui il credito origina). La Cassazione ha ritenuto non censurabile l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla indeterminatezza/indeterminabilità del credito dalla polizza; ciò ha comportato il rigetto della pretesa di privilegio nei confronti di Superbeton e la conferma della condanna della ricorrente al pagamento della somma corrispondente alla cauzione (e delle spese processuali) come disposto in grado di appello e liquidato in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice della navigazione - art. 561, n. 4

    art. 561, n. 4, cod. nav.

    Il privilegio speciale del vettore è riconosciuto dalla legge, ma per essere opponibile al portatore della polizza di carico occorre che il relativo credito sia determinabile o risultante dalla polizza stessa o dal documento incorporato

  • Codice della navigazione - art. 437

    Regola la procedura che consente al comandante di ottenere autorizzazione a depositare o vendere parte del carico per soddisfare il credito: richiede che l'ammontare del credito sia determinabile, poiché il giudice autorizza la vendita per la parte necessaria a coprire nolo e compensi

  • Codice della navigazione - art. 464

    Stabilisce che la polizza di carico partecipa della disciplina generale dei titoli di credito; la Corte ne ha dedotto l'applicazione dei principi di letteralità e autonomia dei titoli di credito alla polizza

  • Codice civile - art. 1992

    Riferimento alla disciplina dei titoli di credito; la Corte ha applicato il principio di letteralità dei titoli anche alla polizza di carico quale titolo rappresentativo delle merci

  • Codice di procedura civile - artt. 669-octies, 669-ter, 669-undecies

    art. 669-octies, art. 669-ter, art. 669-undecies c.p.c.

    Riguardano il rapporto tra giudizio cautelare e giudizio di merito e le cauzioni richieste per posizioni cautelari; la Corte ha ritenuto che la determinabilità del credito sia necessaria anche in presenza di misure cautelari che hanno condotto alla vendita del carico

  • Codice di procedura civile - art. 42

    Norma sul regolamento di competenza, richiamata per la vicenda procedimentale relativa alla devoluzione della causa tra tribunali

  • Codice civile - art. 2750

    Citando principi generali sulla circolazione dei titoli e delle obbligazioni, la ricorrente invocava la prevalenza della normativa speciale marittima; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dei titoli di credito secondo art. 464 cod. nav.

  • Codice civile - art. 1224

    Riferimento agli interessi moratori e maggior danno invocati nelle domande risarcitorie iniziali

  • Codice di procedura civile - art. 96

    Norma richiamata nelle domande di risarcimento per responsabilità aggravata; la Corte d'appello aveva rigettato tali domande in assenza del diritto di privilegio opponibile

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma procedimentale sul contributo unificato, la Cassazione ha dato atto dell'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dalla ricorrente

Massime di principio

  • Il privilegio speciale marittimo a favore del vettore è previsto dalla legge, ma la sua opponibilità al portatore di una polizza di carico è condizionata alla determinabilità del credito garantito; la polizza deve contenere o richiamare elementi idonei a identificare il credito (importo o modalità di determinazione) o a riportare un richiamo univoco al contratto che lo definisce
  • La polizza di carico, pur essendo titolo rappresentativo, partecipa della disciplina dei titoli di credito e quindi è soggetta al principio di letteralità: diritti e limitazioni opponibili al possessore derivano da quanto risulta dal titolo
  • Anche quando il privilegio sia di origine legale, per attivare misure reali o cautelari (deposito, vendita) ai sensi dell'art. 437 cod. nav. il credito deve essere quantomeno determinabile; l'indeterminatezza del credito impedisce l'esercizio efficace del privilegio nei confronti di terzi portatori del titolo
  • Se si intende far valere un privilegio marittimo contro il portatore della polizza, è strategico assicurare che la polizza incorpori o richiami in modo chiaro il charter party o che documenti allegati provino il collegamento e la determinabilità del credito
  • La rinuncia alla domanda principale di pagamento del nolo non esime dall'onere probatorio sulla determinabilità del credito quando si pretende l'esercizio del privilegio nei confronti di terzi; questioni di opponibilità possono essere decise anche nel merito delle misure cautelari iniziali

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