Cassazione Civile, Sentenza n. 4645/2021 del 22/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consiglio notarile)
La controversia
La Commissione amministrativa regionale di disciplina del Lazio aveva inflitto al notaio la sospensione dall’esercizio delle funzioni per sei mesi, ritenendolo responsabile di tre addebiti: fatturazione non occasionale di onorari e spese irragionevolmente bassi o negativi, con compensazione illegittima di IVA e spese a carico dei clienti; sistematico sbilanciamento degli onorari fra mutui e compravendite immobiliari collegate, così da favorire il vantaggio fiscale dei clienti; formazione sistematica di estratti autentici delle scritture contabili di una società senza avere visionato gli originali, non disponendo delle credenziali per accedere al sistema informatico. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata l’8 marzo 2019, aveva respinto il reclamo e confermato la sanzione. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Con il primo ha contestato la qualificazione della fatturazione negativa come concorrenza illecita, sostenendo che le irregolarità, concentrate nel trimestre ottobre-dicembre 2016 e comportanti un risparmio IVA pari all’1,91% del dovuto, fossero errori e che non occorresse rispettare tariffe professionali ormai abrogate. Con il secondo ha censurato l’addebito relativo allo sbilanciamento delle fatture, deducendo che mancasse la prova di accordi preventivi con la clientela e della maggiore onerosità delle compravendite rispetto ai mutui, e invocando la libera determinazione dei compensi e la natura abituale della clientela. Con il terzo ha sostenuto che mancassero disposizioni sulle modalità di accesso ai sistemi informatici e che non fosse possibile verificare l’autenticità dei documenti digitali consegnati dal cliente. Con il quarto ha contestato che condotte concentrate in un solo trimestre potessero integrare la non occasionalità, assumendo necessario un periodo di osservazione almeno annuale. Con il quinto ha denunciato la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, sostenendo che occorresse provare un danno effettivo al decoro o al prestigio della categoria, non essendo sufficiente un illecito di pericolo. Il sesto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti specifiche e generiche, deducendo di avere versato l’IVA e rettificato i dati di fatturazione e richiamando, tra l’altro, la limitata gravità e durata delle condotte, la giovane età e l’incensuratezza. Il settimo ha contestato la proporzionalità della sospensione, la valutazione delle violazioni e la mancata applicazione delle attenuanti. Nella memoria illustrativa il ricorrente ha inoltre formulato nuove doglianze, compresa quella sulla composizione della Commissione disciplinare, e ha chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale in relazione a perquisizione e sequestro disposti nell’ambito di indagini sulle attestazioni dei documenti contabili.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le nuove richieste e doglianze introdotte con la memoria: la sospensione per pregiudizialità penale non poteva essere richiesta direttamente in sede di legittimità e non risultava esercitata l’azione penale; la censura sulla composizione della Commissione non era stata proposta nei motivi di ricorso né trattata nell’ordinanza impugnata. Ha quindi respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: la fatturazione irregolare o compiacente, reiterata in oltre 40 pratiche nel trimestre considerato e idonea ad attrarre o fidelizzare clientela, può integrare concorrenza illecita; non occorre dimostrare che il professionista abbia lavorato complessivamente in perdita su un periodo più lungo, mentre la mera adozione di prezzi bassi non era l’addebito contestato. Il secondo motivo è infondato perché il notaio aveva ammesso la fatturazione compiacente, effettuata su richiesta dei clienti per attribuire maggiore onorario ai mutui e favorire la detrazione fiscale; l’intento di conservare clienti già acquisiti non esclude l’illecito. Il terzo motivo è infondato: l’art. 73 della legge notarile impone, per formare un estratto autentico, la visione degli originali, comunque formati; la fiducia nella società che teneva le scritture non sostituiva tale verifica e l’assenza di specifiche procedure per i documenti digitali non giustificava l’attestazione. Il quarto motivo è infondato: la non occasionalità non richiede un periodo minimo annuale; anche condotte concentrate in un periodo inferiore all’anno possono essere sistematiche e significative, purché non isolate o del tutto episodiche. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; la violazione disciplinare contestata può consistere in un illecito di pericolo o di pura condotta, per il quale è sufficiente l’esposizione a rischio dell’interesse protetto e non occorre provare un danno effettivo o un’eco negativa nella comunità. Il sesto e il settimo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: era accertato che il notaio non aveva rimediato agli addebiti relativi allo sbilanciamento delle fatture e agli estratti contabili, e aveva eliminato solo parzialmente le conseguenze della fatturazione negativa. La gravità, la sistematicità e la varietà delle infrazioni giustificavano il mancato riconoscimento delle attenuanti e la misura della sanzione; la diversa quantificazione richiesta investiva valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il notaio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ed è stata disposta l’omissione dei suoi dati identificativi nelle riproduzioni della sentenza.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, lett. a) e b), codice deontologico notarile
La Corte distrettuale, nel confermare il provvedimento sanzionatorio (senza peraltro immutare i fatti nella loro oggettività, nè la qualificazione formale operata dall’organo di disciplina), ha correttamente ritenuto che la fatturazione di compensi negativi e lo sbilanciamento delle fatture integrassero le ipotesi contemplate dall’art. 14, comma 1, lett. a) del codice deontologico (norma che individua, in via non tassativa, le fattispecie di illecita concorrenza tra notai), essendo sanzionabili ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. b), (che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali).
La norma deontologica individua, in via non tassativa, fattispecie di concorrenza illecita notarile; vi rientrano la fatturazione negativa o irregolare e lo sbilanciamento compiacente degli onorari fra atti collegati.
art. 147, comma 1, lett. b), L. 16 febbraio 1913, n. 89
Il rilievo disciplinare di tali condotte postula, per espressa previsione dell’art. 147, lett. b), L.N., il carattere reiterato delle violazioni.
Le condotte deontologiche rilevano ai sensi della disposizione quando presentano carattere reiterato; la sistematicità può sussistere anche se le violazioni si concentrano in un periodo inferiore all’anno, purché non siano isolate o del tutto episodiche.
art. 73 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Ed invece la certificazione è stata rilasciata non in base all’esame diretto delle scritture, ma confidando sulla “serietà della società tenutaria delle scritture stesse (Ernst & Young)”, in spregio alla regola, ricavabile dall’art. 73 L.N., per cui la formazione di un estratto autentico postula la visione degli originali, comunque formati (cfr. ordinanza, pag. 9).
La formazione di un estratto autentico richiede che il notaio abbia visionato gli originali, qualunque sia il formato; la fiducia nell’affidabilità del soggetto che custodisce le scritture non supplisce all’esame diretto.
art. 147, comma 1, lett. a), L. 16 febbraio 1913, n. 89
Quanto, in particolare, all’ipotesi regolata dall’art. 147, lett. a), L.N. è costante l’orientamento di questa Corte che, per la sussistenza della violazione, non è necessaria la prova del danno (Cass. 18033/2019; Cass. 17266/2015; Cass. 21203/2011), ma solo l’accertamento della commissione del comportamento illecito (cfr. Cass. 17266/2015).
Per la violazione disciplinare prevista dalla lettera a) è sufficiente l’accertamento della condotta illecita: non è necessario provare il danno effettivamente verificatosi, poiché l’illecito può consistere nell’esposizione a pericolo dell’interesse protetto.
art. 295 c.p.c.
Non può darsi luogo alla sospensione del presente giudizio di legittimità per pregiudizialità penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
La sospensione per pregiudizialità penale presuppone l’accertamento del rapporto di pregiudizialità da parte del giudice di merito e la contemporanea pendenza dei giudizi, che richiede l’avvenuto esercizio dell’azione penale; non può essere chiesta direttamente in sede di legittimità.
art. 405 c.p.p.
ma esige anche la contemporanea pendenza dei due processi (civile e penale) e, quindi, l’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., condizione, quest’ultima, che alla luce delle attività svolte in sede penale – non può ritenersi sussistente (Cass. 10974/2012; Cass. 313/2015).
Ai fini della sospensione per pregiudizialità penale, la pendenza del processo penale presuppone l’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dall’articolo.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
La Corte dichiara inammissibile la censura relativa alla necessità di provare un danno effettivo, rilevando che la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme all’orientamento consolidato sulla natura di pericolo dell’illecito disciplinare.
art. 378 c.p.c.
Parimenti, la denuncia di irregolare composizione della Commissione di disciplina, per la presenza di un notaio facente parte del medesimo distretto di appartenenza del ricorrente, è questione che non risulta proposta con i motivi di ricorso, nè è trattata nell’ordinanza impugnata, restandone preclusa la deduzione con le memorie illustrative (Cass. 4192/2002, Cass. 14086/2002, Cass. 7504/2002, Cass. 26670/2014, con riferimento alle memorie ex art. 378 c.p.c., Cass. 17893/2020 e Cass. 30760/2018, con riferimento alle memorie ex art. 380 bis c.p.c., nonchè, con specifico riguardo al vizio denunciato, Cass. 9041/2016 in motivazione).
La memoria illustrativa non può introdurre una censura nuova, non formulata nei motivi di ricorso e non esaminata dalla decisione impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Parimenti, la denuncia di irregolare composizione della Commissione di disciplina, per la presenza di un notaio facente parte del medesimo distretto di appartenenza del ricorrente, è questione che non risulta proposta con i motivi di ricorso, nè è trattata nell’ordinanza impugnata, restandone preclusa la deduzione con le memorie illustrative (Cass. 4192/2002, Cass. 14086/2002, Cass. 7504/2002, Cass. 26670/2014, con riferimento alle memorie ex art. 378 c.p.c., Cass. 17893/2020 e Cass. 30760/2018, con riferimento alle memorie ex art. 380 bis c.p.c., nonchè, con specifico riguardo al vizio denunciato, Cass. 9041/2016 in motivazione).
La memoria illustrativa nel procedimento indicato non consente di introdurre una questione nuova, non proposta con il ricorso e non trattata nell’ordinanza impugnata.
art. 2697 c.c.
Come la Corte di merito ha ritenuto indiscutibilmente provato sulla scorta delle ammissioni rese dallo stesso notaio nel corso procedimento disciplinare e ribadite nell’atto di reclamo, questi aveva proceduto ad applicare, in molteplici casi, al mutuo e non alle collegate operazioni di compravendita immobiliare, un onorario maggiore, in modo da far ottenere ai clienti il beneficio della detrazione fiscale.
Nel caso concreto, la prova della condotta contestata era fornita dalle ammissioni dell’incolpato; la Corte non ha accolto la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio.
art. 144, comma 1, L. 16 febbraio 1913, n. 89
Non sussistevano – anzitutto – gli stessi presupposti in fatto per il riconoscimento delle attenuanti specifiche, a prescindere dalla limitata entità del danno procurato ai clienti e stante, per quanto detto, il carattere non occasionale delle violazioni.
Le attenuanti specifiche non sono riconoscibili in assenza dei relativi presupposti fattuali, in particolare quando le violazioni non sono occasionali e le conseguenze non sono state integralmente rimosse.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La Corte dà atto, a seguito del rigetto, dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Sussistono i legittimi motivi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, per l’accoglimento dell’istanza – formulata dal ricorrente – volta ad ottenere che sia omessa l’indicazione dei suoi dati identificativi nelle riproduzioni della presente sentenza, mediante apposizione dell’annotazione di cui al comma 1 della citata disposizione.
La norma consente, in presenza dei presupposti ritenuti sussistenti dalla Corte, di disporre l’omissione dei dati identificativi del ricorrente nelle riproduzioni della sentenza.
Massime di principio
- La fatturazione irregolare o compiacente, compresa l’annotazione ingiustificata di compensi negativi e lo sbilanciamento degli onorari fra prestazioni collegate per procurare un vantaggio fiscale al cliente, può costituire concorrenza illecita notarile quando è reiterata e idonea ad attrarre o fidelizzare la clientela; non occorre provare che il professionista abbia lavorato complessivamente in perdita su un periodo più ampio.
- La mera adozione di prezzi bassi, venuto meno il riferimento normativo alle riduzioni di onorari, non coincide di per sé con l’illecita concorrenza; resta sanzionabile l’uso di fatturazioni irregolari o di altri mezzi contrari alla correttezza professionale e al decoro della categoria.
- Per valutare la non occasionalità delle violazioni disciplinari non è necessario un periodo minimo di osservazione annuale: condotte concentrate in un periodo più breve possono risultare sistematiche e significative, se non sono isolate o del tutto episodiche.
- L’intento di conservare o fidelizzare una clientela già acquisita non esclude la concorrenza illecita; neppure la qualità di cliente abituale della parte interessata rende di per sé irrilevante sul piano disciplinare una fatturazione compiacente.
- Per formare un estratto autentico di scritture contabili, il notaio deve visionare gli originali, qualunque sia il formato. L’assenza di procedure specifiche per i documenti digitali e l’affidamento sulla serietà del soggetto che custodisce le scritture non giustificano l’attestazione senza verifica diretta.
- Quando l’illecito disciplinare è configurato come illecito di pericolo o di pura condotta, è sufficiente l’accertamento della condotta che espone a rischio l’interesse protetto; non occorre provare un danno effettivo o un’eco negativa nella comunità.
- La sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza dei due processi, e quindi l’avvenuto esercizio dell’azione penale; la relativa richiesta non può essere proposta direttamente per la prima volta in sede di legittimità.
- Le memorie illustrative in cassazione non possono introdurre censure nuove, non formulate nei motivi di ricorso e non trattate dalla decisione impugnata.
- La gravità, la sistematicità e la varietà delle violazioni, unitamente alla mancata o solo parziale rimozione delle loro conseguenze, possono giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti e la misura della sanzione; la rivalutazione della quantificazione riservata al giudice di merito non è consentita in cassazione se sorretta da motivazione logica.
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