Cassazione Penale, Ordinanza n. 13464/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per la detenzione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo sostanzialmente che la sostanza fosse destinata a uso personale e contestando la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivisitazione del fatto e delle prove, inoltre già proposte in appello, e che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico valorizzando il verbale di arresto e la consulenza tecnica sulle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da manifesta illogicità, avendo il giudice di merito dato rilievo decisivo al verbale di arresto e alla consulenza tecnica, nonché escluso la tesi dell'uso meramente personale della sostanza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie contestata è quella della detenzione/condotta in materia di stupefacenti qualificata come lieve entità; la Corte richiama la condanna già pronunciata in appello per tale reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito: il motivo che si risolva in una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti profili di illogicità manifesta e quando dia conto, in modo coerente, degli elementi probatori ritenuti decisivi, come verbali di arresto e risultanze tecniche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →