Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23827/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna di primo grado lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione normativa degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 (in particolare dell'abrogazione del comma 3 e dell'introduzione dell'art. 17, comma 1-bis con prescrizione decennale), deducendo quindi l'estinzione per prescrizione di parte dei reati. Amesini contestava inoltre la carenza dell'elemento soggettivo (avesse emesso/inserito fatture false solo per ottenere una retribuzione in nero). Vigo chiedeva altresì il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e censurava la confisca per equivalente senza preventiva escussione del patrimonio societario.

La decisione

Per Amesini: il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato; confermata la condanna per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo alle dichiarazioni fraudolente 2010 e 2011 e la confisca pari al profitto (euro 24.077), con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Vigo: nulla quaestio per i capi B e C (art. 10) che restano convalidati; per i reati ex art. 8 (capi A, D, E, F, G, H, I) la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per i capi A, D, E, G perché estinti per prescrizione; ha dichiarato estinti per prescrizione i fatti dei capi F e H limitatamente alle condotte anteriori all'anno d'imposta 2012; è rimasta efficace la contestazione del capo I (fatture del 2012) e dei capi B e C. La Cassazione ha inoltre annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alla confisca per consentire la nuova valutazione alla luce della parziale estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 2)

    La norma è stata applicata nella versione vigente alla data delle condotte; l'abrogazione del comma attenuato non ha inciso a favore dell'imputata in relazione ai fatti del 2011 e 2012.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 8)

    Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stato interpretato come reato istantaneo: si consuma al momento di emissione della fattura o, se plurime nel medesimo periodo d'imposta, al momento dell'ultima emissione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 10)

    Resta confermata la condanna per i reati di cui ai capi B e C (tipologia differente rispetto agli artt. 2 e 8), non oggetto di censura in appello o in cassazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 17, comma 1-bis)

    Ha fissato la prescrizione massima a 10 anni per i reati fiscali di cui al d.lgs. n. 74/2000; la Corte l'ha utilizzata per valutare l'estinzione per prescrizione delle fattispecie riferite ad anni anteriori al 2012.

  • decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011

    d.l. n. 138/2011, conv. con l. n. 148/2011

    Interventi normativi che hanno abrogato il comma 3 degli artt. 2 e 8 e introdotto modifiche alla durata della prescrizione; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non producano effetti favorevoli retroattivi nel caso concreto.

  • codice penale

    Richiama la regola sulla prevalenza delle aggravanti/recidiva rispetto alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva alla luce della gravità del danno.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'assegnazione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato Amesini al pagamento delle spese e alla somma equitativa alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018

    Richiamata per il principio secondo cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo consumato al momento di emissione/ultima emissione nell'ambito di un periodo d'imposta.

  • Sentenze Corte Costituzionale

    sent. n. 105 e 106 del 2014; sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamate nel contesto delle doglianze sulla recidiva e sui criteri di commisurazione della pena nonché in tema di onere di prova sulla determinazione delle cause di inammissibilità; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo: la prescrizione decorre dal momento di emissione della fattura o, in presenza di più fatture nello stesso periodo d'imposta, dall'ultima emissione.
  • Le modifiche normative intervenute successivamente (es. abrogazione del comma attenuato e ampliamento della prescrizione) non operano automaticamente a favore dell'imputato se, alla luce della nuova disciplina, non si configura un'applicazione più favorevole retroattiva.
  • Se la prescrizione è maturata per fatti riferibili a determinati anni d'imposta, la declaratoria di estinzione opera solo per quei fatti specifici; le altre contestazioni relative a periodi non prescritti permangono.
  • Le doglianze manifestamente infondate in cassazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni a carico del ricorrente.
  • La confisca per equivalente collegata al profitto del reato fiscale è legittima; le questioni relative all'esecuzione e alle modalità di aggressione del patrimonio (es. escussione del patrimonio societario prima di quello personale) possono essere oggetto di valutazione nella fase esecutiva o in sede di rinvio.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è possibile solo se emerge una ponderazione favorevole all'imputato conforme alle regole dell'art. 69 c.p.; tuttavia, la gravità del danno arrecato all'Erario può giustificare il mantenimento della recidiva nel calcolo del trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.