Cassazione Penale, Sentenza n. 23827/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna di primo grado lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione normativa degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 (in particolare dell'abrogazione del comma 3 e dell'introduzione dell'art. 17, comma 1-bis con prescrizione decennale), deducendo quindi l'estinzione per prescrizione di parte dei reati. Amesini contestava inoltre la carenza dell'elemento soggettivo (avesse emesso/inserito fatture false solo per ottenere una retribuzione in nero). Vigo chiedeva altresì il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e censurava la confisca per equivalente senza preventiva escussione del patrimonio societario.
La decisione
Per Amesini: il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato; confermata la condanna per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo alle dichiarazioni fraudolente 2010 e 2011 e la confisca pari al profitto (euro 24.077), con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Vigo: nulla quaestio per i capi B e C (art. 10) che restano convalidati; per i reati ex art. 8 (capi A, D, E, F, G, H, I) la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per i capi A, D, E, G perché estinti per prescrizione; ha dichiarato estinti per prescrizione i fatti dei capi F e H limitatamente alle condotte anteriori all'anno d'imposta 2012; è rimasta efficace la contestazione del capo I (fatture del 2012) e dei capi B e C. La Cassazione ha inoltre annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alla confisca per consentire la nuova valutazione alla luce della parziale estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 2)
La norma è stata applicata nella versione vigente alla data delle condotte; l'abrogazione del comma attenuato non ha inciso a favore dell'imputata in relazione ai fatti del 2011 e 2012.
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 8)
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stato interpretato come reato istantaneo: si consuma al momento di emissione della fattura o, se plurime nel medesimo periodo d'imposta, al momento dell'ultima emissione.
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 10)
Resta confermata la condanna per i reati di cui ai capi B e C (tipologia differente rispetto agli artt. 2 e 8), non oggetto di censura in appello o in cassazione.
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 17, comma 1-bis)
Ha fissato la prescrizione massima a 10 anni per i reati fiscali di cui al d.lgs. n. 74/2000; la Corte l'ha utilizzata per valutare l'estinzione per prescrizione delle fattispecie riferite ad anni anteriori al 2012.
decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011
d.l. n. 138/2011, conv. con l. n. 148/2011
Interventi normativi che hanno abrogato il comma 3 degli artt. 2 e 8 e introdotto modifiche alla durata della prescrizione; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non producano effetti favorevoli retroattivi nel caso concreto.
codice penale
Richiama la regola sulla prevalenza delle aggravanti/recidiva rispetto alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva alla luce della gravità del danno.
codice di procedura penale
Norma richiamata per l'assegnazione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato Amesini al pagamento delle spese e alla somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018
Richiamata per il principio secondo cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo consumato al momento di emissione/ultima emissione nell'ambito di un periodo d'imposta.
Sentenze Corte Costituzionale
sent. n. 105 e 106 del 2014; sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamate nel contesto delle doglianze sulla recidiva e sui criteri di commisurazione della pena nonché in tema di onere di prova sulla determinazione delle cause di inammissibilità; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo: la prescrizione decorre dal momento di emissione della fattura o, in presenza di più fatture nello stesso periodo d'imposta, dall'ultima emissione.
- Le modifiche normative intervenute successivamente (es. abrogazione del comma attenuato e ampliamento della prescrizione) non operano automaticamente a favore dell'imputato se, alla luce della nuova disciplina, non si configura un'applicazione più favorevole retroattiva.
- Se la prescrizione è maturata per fatti riferibili a determinati anni d'imposta, la declaratoria di estinzione opera solo per quei fatti specifici; le altre contestazioni relative a periodi non prescritti permangono.
- Le doglianze manifestamente infondate in cassazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni a carico del ricorrente.
- La confisca per equivalente collegata al profitto del reato fiscale è legittima; le questioni relative all'esecuzione e alle modalità di aggressione del patrimonio (es. escussione del patrimonio societario prima di quello personale) possono essere oggetto di valutazione nella fase esecutiva o in sede di rinvio.
- La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è possibile solo se emerge una ponderazione favorevole all'imputato conforme alle regole dell'art. 69 c.p.; tuttavia, la gravità del danno arrecato all'Erario può giustificare il mantenimento della recidiva nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
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