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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35175/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha sostituito misure interdittive e di dimora con la custodia cautelare in carcere, deducendo: (a) errata qualificazione del fatto (contestazione della riqualificazione in incendio doloso ex art. 423 c.p. invece che danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p.), con presunto travisamento delle risultanze investigative (verbale ex art. 354 c.p.p., estensione e pericolosità dell'incendio, quantità di carburante utilizzata); (b) vizio sull'elemento soggettivo, sostenendo l'esistenza del dolo specifico del danneggiamento o, alternativamente, di evento colposo; (c) carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare più afflittiva, nonché mancata valutazione concreta del pericolo di reiterazione (per Lorenzetti: contestazione dell'uso di episodi successivi non accertati per giustificare il carcere).

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la qualificazione del fatto come incendio doloso ex art. 423 c.p., ritenendo adeguatamente motivate le ragioni che escludono la fattispecie meno grave di cui all'art. 424 c.p., sulla base di elementi quali la tanica da 20 litri, la diffusione delle fiamme su circa 150 mq, i danni strutturali e l'inagibilità del piano sovrastante, la presenza di motorini e la dichiarazione del materiale interlocutorio tra gli indagati. Ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e l'inaffidabilità personale dei ricorrenti (anche per il possesso di stupefacente e condotte intimidatorie), giustificando la custodia cautelare in carcere e dichiarando irrilevante l'argomento sull'inidoneità non motivata degli arresti domiciliari sorvegliati da braccialetto elettronico. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 423 come applicabile perché il comportamento è stato valutato come incendio doloso caratterizzato dalla volontà e consapevolezza della generazione di fiamme con capacità di propagazione e pericolo concreto per la pubblica incolumità.

  • art. 424 cod. pen.

    L'art. 424 è stato considerato dalla Corte come fattispecie meno grave esclusa alla luce degli elementi che dimostrano consapevolezza e volontà dell'agente di cagionare un incendio con caratteristiche tali da creare pericolo pubblico.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha valorizzato il ruolo organizzativo e di mandato tra gli indagati (mandante, esecutore, supporto logistico).

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento agli aspetti soggettivi della responsabilità penale; la Corte ha escluso qualificazioni alternative basate su 'colpa cosciente' non previste dalle norme applicate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari previste dall'art. 274 (in particolare tutela delle indagini e pericolo di reiterazione), giustificando la misura custodiale in carcere.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicato come criterio di scelta della misura: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la misura più grave alla luce della gravità del fatto e della personalità degli indagati, non avendo rilievo la mera possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nei motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi sia travisamento delle risultanze, avendo compiuto una valutazione di merito aderente agli atti.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 è stato considerato atto investigativo valutato dalla Corte secondo i propri apprezzamenti di merito; non è stato ritenuto travisato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione proposti; la Corte ha rigettato i motivi per inadeguatezza delle censure rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 27 Cost.

    art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto compatibile la misura applicata con i requisiti costituzionali alla luce delle esigenze cautelari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla formulazione dei motivi in cassazione; citata in ordine all'ordine di esposizione dei motivi.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; non oggetto di interpretazione giuridica sul merito.

Massime di principio

  • La distinzione tra incendio doloso (art. 423 c.p.) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) dipende principalmente dall'elemento soggettivo: se sussiste la volontà e la consapevolezza di cagionare un incendio dalle caratteristiche di diffusività e pericolosità per la pubblica incolumità, si applica l'art. 423.
  • Nella valutazione della pericolosità dell'incendio rilevano elementi materiali quali la quantità e la disponibilità di accelerante, la diffusione delle fiamme su ampie superfici, il coinvolgimento di veicoli o motori e i danni strutturali e di inagibilità degli immobili.
  • Il giudice del riesame può riformulare la qualificazione giuridica rispetto al Gip purché motivi esaurientemente la scelta, valorizzando le risultanze istruttorie e spiegando perché la fattispecie più grave sia configurabile; tali valutazioni di merito sono difficilmente ribaltabili in cassazione se logicamente motivate.
  • Sul piano cautelare, la scelta della custodia in carcere richiede motivazione specifica sulle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. (pericolo di reiterazione, gravità del fatto, personalità dell'indagato); rilevano comportamenti successivi, condotte intimidatorie e anche elementi estranei al fatto principale che attengano all'affidabilità personale.
  • L'adozione del braccialetto elettronico come modalità di esecuzione degli arresti domiciliari non impone al giudice di motivare dettagliatamente la sua insufficienza quando, per pericolosità del soggetto e caratteristiche del fatto, la custodia carceraria risulti l'unica misura adeguata.
  • Le risultanze di atti investigativi (es. verbali ex art. 354 c.p.p.) possono essere riesaminate dal giudice nella loro globalità; un loro diverso apprezzamento non configura automaticamente travisamento se il giudice espone ragioni coerenti e fondate.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di impugnazione è necessario produrre argomentazioni circostanziate che mettano in discussione i singoli elementi fattuali posti a base della misura (ruolo nel fatto, grado di pericolosità, concrete modalità esecutive, eventuali misure alternative concrete e adeguate).

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