Cassazione Civile, Ordinanza n. 25245/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, con recupero a tassazione di un credito d’imposta per investimenti maturato nell’anno 2003 e utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’Ufficio non avesse contestato la spettanza del credito, ma soltanto un errore materiale nella compilazione del quadro RU del modello Unico 2005, sanabile mediante correzione della dichiarazione. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge: sostiene che l’erronea indicazione del credito nel quadro RU, e l’uso di un codice tributo errato, equivalgano all’omessa indicazione del credito stesso, con conseguente decadenza dal beneficio, poiché la contribuente non aveva presentato dichiarazione integrativa nei termini. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha affermato che l’erronea compilazione del quadro RU, equiparabile alla mancata indicazione del credito d’imposta, non consente di invocare il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale, perché quel quadro, in materia di crediti d’imposta incentivanti, non esprime una mera dichiarazione di scienza ma una manifestazione di volontà avente valore negoziale. Tale manifestazione è irretrattabile, salvo prova, da parte del contribuente, dei vizi della volontà secondo gli artt. 1427 e ss. c.c., essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore da parte dell’Amministrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo formale della dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo formale in materia IVA
art. 8, comma 5, l. n. 388 del 2000
la compilazione del quadro RU è considerata condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta
artt. 2, 4, 6 d.P.R. n. 600 del 1973
norme richiamate dall’Agenzia a sostegno della tesi che l’errore dichiarativo comporti il disconoscimento del credito
art. 62 l. n. 289 del 2002
norma richiamata nel motivo di ricorso
artt. 1427 e ss. c.c.
i vizi della volontà possono rilevare solo se il contribuente dimostri l’essenzialità e la riconoscibilità obiettiva dell’errore
Cass. Sez. U. n. 13378 del 2016
il principio di emendabilità della dichiarazione opera per mere dichiarazioni di scienza
Cass. n. 711 del 2019
la mancata compilazione del quadro RU in materia di crediti d’imposta incentivanti non è mera dichiarazione di scienza, ma atto negoziale
Cass. n. 610 del 2018
richiamata per l’irretrattabilità della scelta dichiarativa salvo vizi della volontà
Cass. n. 21120 del 2018
richiamata per l’irretrattabilità della scelta dichiarativa salvo vizi della volontà
Cass. n. 31052 del 2018
richiamata per l’irretrattabilità della scelta dichiarativa salvo vizi della volontà
Cass. n. 21588 del 2015
richiamata per affermare che la compilazione del quadro RU è condizione necessaria per il credito d’imposta
Cass. n. 19627 del 2009
richiamata per affermare che la compilazione del quadro RU è condizione necessaria per il credito d’imposta
Massime di principio
- In materia di crediti d’imposta incentivanti, la compilazione del quadro dichiarativo richiesto dalla legge costituisce una condizione necessaria per l’insorgenza del diritto al beneficio; l’omissione o l’erronea indicazione del credito equivale al mancato esercizio dell’opzione/istanza richiesta.
- Il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale opera per le mere dichiarazioni di scienza, ma non si estende automaticamente agli adempimenti dichiarativi che, per legge, valgono come manifestazione di volontà di avvalersi di un’agevolazione.
- Quando l’errore dichiarativo riguarda un atto avente valore negoziale, la rettifica è ammissibile solo se il contribuente prova i vizi della volontà nei termini generali del codice civile e la loro obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- L’indicazione di un credito d’imposta con un codice diverso da quello previsto può essere trattata come omessa indicazione del credito, con conseguente impossibilità di far valere il beneficio in assenza di una tempestiva dichiarazione integrativa, se la disciplina speciale la richiede.
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