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Legge

L.R. Abruzzo 58/2013

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 58/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina abruzzese sui tartufi estendendo l’elenco dei comuni interessati, prorogando la validità di alcuni tesserini e imponendo l’indicazione della zona di raccolta. Interviene anche su norme venatorie, sul Parco Sirente Velino e sui piccoli impianti idroelettrici, chiarendo vincoli e procedure autorizzative. In vigore dal 31 dicembre 2013.

Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi, alla caccia, al Parco Sirente Velino e ai piccoli impianti idroelettrici

Modifiche a norme regionali su tartufi, caccia, aree protette ed energia

La legge regionale Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 58 interviene in modo puntuale su più discipline regionali, aggiornando la normativa sui tartufi, semplificando alcuni adempimenti in materia venatoria, precisando vincoli nel Parco Sirente Velino e ridefinendo condizioni e procedure per i piccoli impianti idroelettrici. L’atto è in vigore dal 31 dicembre 2013.

Disciplina dei tartufi: ampliamento dell’area interessata e regole sui tesserini

Viene modificata la legge regionale n. 66/2012 sui tartufi. L’elenco dei comuni ricompresi nella zona di riferimento viene esteso con numerosi comuni della provincia dell’Aquila, ampliando così l’ambito territoriale della disciplina.

Sul fronte dell’abilitazione alla raccolta, la validità dei tesserini rilasciati prima del 1° gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio. La legge introduce inoltre, tra i contenuti obbligatori previsti per la materia, l’indicazione della zona geografica di raccolta.

Modifiche alla normativa venatoria

La legge interviene sulla l.r. 10/2004 eliminando alcuni obblighi connessi al tesserino venatorio e alla sua restituzione. In particolare, sono soppressi:

  • il comma 5 dell’articolo 18;
  • il riferimento alla restituzione del tesserino entro il 15 marzo alla Provincia che lo ha rilasciato;
  • il richiamo alla restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato;
  • l’obbligo di riconsegna contestuale del tesserino regionale;
  • una previsione dell’articolo 53;
  • il riferimento alla riconsegna all’Amministrazione provinciale entro il 15 marzo di ogni anno.

L’effetto complessivo è la rimozione di alcuni adempimenti formali collegati al rinnovo e alla restituzione del tesserino venatorio.

Parco Naturale regionale Sirente Velino

Per la l.r. 42/2011, relativa al Parco Naturale regionale Sirente Velino, viene specificato che determinate attività previste dalla norma devono comunque essere compatibili con la legislazione regionale e con i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 394/1991 sulle aree protette.

Piccoli impianti idroelettrici e concessioni di derivazione

La legge modifica la l.r. 19/2013 sui piccoli impianti idroelettrici. La formulazione relativa agli effetti della disciplina viene aggiornata e vengono aggiunte due precisazioni:

  • per gli impianti con potenza maggiore rispetto a quelli richiamati al comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi i motivi di preclusione previsti dall’art. 8 della l.r. 17/2007 e dallo Studio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 671/2008 e successive modificazioni;
  • gli impianti restano soggetti alla procedura di concessione per derivazioni di acqua pubblica.

Il rilascio della concessione è subordinato a tre condizioni cumulative:

  • non deve essere pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso d’acqua interessato;
  • deve essere garantito il deflusso minimo vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
  • non devono esistere possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o di acque piovane raccolte, oppure, se tali possibilità esistono, il riutilizzo non deve risultare sostenibile economicamente.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il testo indica espressamente la decorrenza dal 31 dicembre 2013.

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