Cassazione Penale, Sentenza n. 24901/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale decisa in appello: Pilottelli, in qualità di amministratore della Pilotelli Macchine Tessili s.r.l. (dichiarata fallita), è stato ritenuto responsabile, in concorso con il fratello Renato, di distrazione di beni e risorse sociali. Le contestazioni principali riguardano: a) percezione di compensi negli anni 2007-2008 per complessivi €314.000, pari al doppio di quanto autorizzato dall'assemblea; b) pagamenti per €123.000 in favore di Fabrizio Mertz (manager della partecipata Pilotelli Xiamen); c) spese per viaggio e soggiorno della famiglia Pilotelli a New York per €15.000. In cassazione sono stati articolati tre motivi: (1) vizio di motivazione sull'illegittimità della qualificazione come distrattiva dei compensi eccedenti e sulla presunta ratifica contabile; (2) vizio di motivazione relativo alla natura dei pagamenti a favore di Mertz come operazioni infragruppo legittime e vantaggiose; (3) violazione di legge per l'imputazione della spesa sostenuta dal fratello al ricorrente (contestazione non dedotta in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: (i) il prelievo di compensi in misura doppia rispetto all'autorizzato, in un contesto di utile irrisorio e successiva perdita, integra una condotta distrattiva anche se sussiste una ratifica formale priva di elementi concreti per valutare la congruità del compenso; (ii) i pagamenti verso la partecipata non sono automaticamente leciti: per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo è necessario dimostrare un saldo finale positivo e concreti vantaggi compensativi per la società depauperata, cosa che il ricorrente non ha provato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
La Corte interpreta che l'appropriazione o distrazione di risorse sociali da parte degli amministratori, specialmente in presenza di perdita o crisi aziendale, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la mera ratifica formale successiva non legittima automaticamente l'operazione se mancano elementi oggettivi per valutarne la congruità.
Cass. pen., Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020
Conferma che la determinazione pro forma di compensi, priva di dati oggettivi di congruità, configura distrazione di beni.
Cass. pen., Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999 (Tonduti)
La destinazione di risorse da una società alla sua collegata può integrare violazione del vincolo patrimoniale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, se non dimostrato un bilancio globale positivo delle operazioni infragruppo.
Cass. pen., Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013 (Avesani)
Giurisprudenza coerente nel ritenere insufficiente la mera appartenenza a un gruppo per giustificare trasferimenti che depauperano una società.
Cass. pen., Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016
Per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo è necessario allegare e provare concreti vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti negativi per la società depauperata.
Cass. pen., Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017 (Magno)
Ribadito il principio che servono prove dei vantaggi compensativi diretti per considerare lecita un'operazione infragruppo apparentemente dannosa.
Massime di principio
- Il prelievo di somme dai conti sociali oltre quanto autorizzato dall'assemblea, in presenza di crisi o perdite, è considerato distrazione anche se successivamente 'ratificato' formalmente: la ratifica non cura la mancanza di elementi oggettivi sulla congruità del compenso.
- I pagamenti verso società controllate o verso managers di società del gruppo non sono automaticamente leciti: occorre dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni infragruppo o concreti vantaggi compensativi per escludere la natura distrattiva.
- La mera allegazione di rapporti strategici o della appartenenza a un gruppo non esime dalla prova degli effetti economici complessivi che giustifichino l'operazione.
- In sede di impugnazione è essenziale dedurre i motivi nei gradi precedenti: censure nuove in Cassazione non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili.
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