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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01666/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità degli imputati, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore per concorso in un furto in abitazione. Uno dei ricorsi lamentava, in sostanza, vizi di motivazione e violazione di legge sulla valutazione del riconoscimento fotografico del ricorrente e dell'orologio oggetto di identificazione, nonché l'erronea applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose/bene ex art. 625, n. 2, c.p. L'altro ricorso deduceva violazioni processuali in relazione alla revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni, invocando norme del codice di rito e parametri costituzionali e convenzionali, oltre a vizi di motivazione sulla prova e sulla ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze non consentite o manifestamente infondate, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura del fatto preclusa in cassazione, oppure perché attinenti a una nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata: concorso di persone nel reato e furto aggravato in abitazione con aggravante specifica di cui all'art. 625, n. 2, c.p.

  • art. 625, primo comma, n. 2, c.p.

    la doglianza volta a escludere l'aggravante è stata ritenuta inammissibile perché fondata su mere questioni di fatto già valutate dal giudice di merito

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per censurare la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione processuale; la Corte ha osservato che la nullità a regime intermedio è sanata se non tempestivamente eccepita

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro difensivo a sostegno della censura processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro difensivo a sostegno della censura processuale

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale a sostegno della censura processuale

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura del fatto, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Le censure di motivazione sono ammissibili solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura delle prove.
  • Il mancato riconoscimento da parte di un singolo teste non è decisivo se la sentenza di merito si fonda su un quadro indiziario plurimo e logicamente valutato a sostegno della responsabilità.
  • La contestazione dell'aggravante deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito: se la censura ripropone soltanto questioni di fatto già esaminate e disattese, essa è inammissibile in cassazione.
  • La nullità derivante da mancanza di motivazione in relazione a ordinanze processuali integra, secondo la qualificazione richiamata, una nullità generale a regime intermedio, che resta sanata se non eccepita tempestivamente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNullità processuale

Testo integrale

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