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Sentenza

Sentenza n. 966/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 118/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 10.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18102/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 118/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 marzo 2024 e l'amministrazione non l'aveva impugnata né aveva dato prova di adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo verificati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'ottemperanza era rispettato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato alcun adempimento del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili e finanziari necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa giustificare l'inadempimento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo e non può comunque eccedere il 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penalità eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto per quattro annualità.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero alla quale il TAR ha affidato l'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione, fissando un termine per provvedere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere amministrativo in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega a un funzionario dell'amministrazione interessata.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, un impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e con un tetto massimo necessario a evitare che la misura compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento opera una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'astreinte cessa con l'adempimento spontaneo anche se il commissario si è già insediato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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