Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24601/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per vari reati legati al traffico di stupefacenti e per la partecipazione ad associazione per delinquere. Le doglianze principali sono: insufficiente e non convincente base probatoria per singole contestazioni (molte fondate su poche intercettazioni), impossibilità di attribuire dialoghi intercettati al Ruggiero (telefono non nella sua disponibilità, riferimenti a "Luigi" non univoci), assenza di chiari riferimenti alle sostanze e al loro tipo, e mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame della memoria difensiva depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché il ricorso mirava a una rivalutazione di fatti e fonti di prova di esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale esente da macroscopiche illogicità: il giudice del riesame ha valutato il contesto investigativo (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, modalità ricorrenti di contatto, luoghi degli appuntamenti, soprannomi, riconoscimento vocale) e ha offerto spiegazioni logiche sull'identificazione e sul ruolo di pusher del ricorrente. La Corte ha confermato la legittimità della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, DPR n. 309/1990 quando non è possibile determinare il tipo di sostanza. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000; trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la decisione non ha determinato la remissione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma sulla impugnazione per cassazione degli ordinanze; il ricorso è stato proposto ai sensi di questa disposizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regole formali per la materia cautelare e per il ricorso; il ricorrente ha motivato il gravame in base a questa norma.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Causa di cassazione relativa alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il vizio rilevante deve consistere in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento al limite del sindacato di legittimità rispetto alle ricostruzioni di fatto; la Corte ha richiamato che non spetta a essa rivedere la valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari basate sulla "gravità indiziaria"; la Corte ha ribadito che per le misure cautelari è richiesta probabilità (indizi) e non la prova piena.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella distinzione tra valore degli "indizi" in sede cautelare (art. 273) e in sede di giudizio (art. 192); la Corte spiega la diversa funzione terminologica.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la riqualificazione della condotta quando non è determinabile il tipo di sostanza; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice cautelare opti per tale riqualificazione in caso di dubbio, privilegiando l'interpretazione più favorevole all'imputato ove applicabile.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma che prevede l'invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione incide sulla detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione della copia al direttore per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nelle misure cautelari la valutazione si fonda sulla "gravità indiziaria": è sufficiente una seria probabilità di responsabilità, non la prova piena richiesta in dibattimento.
  • L'interpretazione delle intercettazioni criptiche o abbreviate è per lo più questione di fatto e rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • La riqualificazione del fatto (es. ai sensi dell'art. 73 comma 4 DPR 309/1990) è legittima in sede cautelare quando non sia possibile stabilire il tipo di sostanza e quando l'interpretazione risulti coerente con il complesso delle prove.
  • L'identificazione del soggetto tramite soprannomi, riconoscimento vocale e circostanze di contesto (luoghi ricorrenti, modalità operative, rapporti con altri indagati) è valutazione del giudice di merito e può legittimare la misura cautelare se adeguatamente motivata.
  • Le censure generiche che non affrontano compiutamente tutte le "rationes decidendi" del provvedimento impugnato sono inammissibili; il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione effettiva del giudice.
  • La mancata considerazione di singoli dialoghi o la richiesta di una diversa lettura delle stesse intercettazioni non costituiscono di per sé vizio di diritto se il giudice del merito ha fornito una motivazione logica e articolata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.