Sentenza del 25/01/2017 n. 868 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Difetto di motivazione - Insussistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un difetto di motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'Ufficio si fosse limitato a richiamare per relationem le conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza senza svolgere un'autonoma valutazione degli elementi acquisiti durante l'attività di polizia tributaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem mediante rinvio al verbale della Guardia di Finanza, poiché l'Ufficio, condividendone le conclusioni, può evitare una ripetizione integrale degli elementi già conosciuti dal contribuente. Tale modalità costituisce un'economia di scrittura e non compromette il diritto di difesa né il corretto svolgimento del contraddittorio. Il difetto di motivazione è stato quindi ritenuto insussistente.
Norme richiamate
Principio della motivazione per relationem degli atti tributari
La motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio.
L'Amministrazione può motivare l'accertamento richiamando un verbale della Guardia di Finanza, purché il contenuto richiamato sia conoscibile dal contribuente e consenta di comprendere le ragioni della pretesa tributaria. Non è necessario riprodurre integralmente o rivalutare autonomamente elementi già esposti nel verbale.
Cassazione civile, sentenze nn. 23532/2014, 4523/2012, 1236/2006 e 6591/2008
La giurisprudenza citata conferma che il rinvio al verbale della Guardia di Finanza è ammissibile quando assicura la conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell'accertamento e non arreca pregiudizio al diritto di difesa.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere motivato per relationem mediante rinvio a un verbale della Guardia di Finanza o ad altro atto già conosciuto o portato a conoscenza del contribuente.
- L'Ufficio non deve necessariamente ripetere nell'accertamento tutti gli elementi contenuti nel verbale richiamato, se il rinvio è sufficientemente chiaro e permette di individuare fatti, ragioni e criteri della pretesa.
- La motivazione per relationem è legittima quando realizza una semplice economia di scrittura senza impedire al contribuente di comprendere l'accertamento e di contestarlo efficacemente.
- Il difetto di autonoma valutazione dell'Ufficio non sussiste per il solo fatto che l'atto recepisca le conclusioni della Guardia di Finanza; occorre verificare se manchino realmente elementi conoscibili, specificità o un adeguato collegamento tra il verbale e la pretesa impositiva.
- La motivazione potrebbe invece risultare illegittima se il rinvio fosse generico, a documenti non conosciuti dal contribuente, oppure tale da non consentire di individuare concretamente i presupposti dell'accertamento.
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