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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11935/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudizio amministrativo aveva condannato il Comune al risarcimento del danno in favore di due creditori. Muniti di quel titolo esecutivo, i creditori iniziarono l'esecuzione solo alcuni anni dopo, notificando due precetti. Il Comune propose opposizione contestando, tra l'altro, il modo in cui i creditori avevano quantificato il credito sulla base della sentenza. Il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione, rideterminò la somma dovuta in misura inferiore rispetto a quella intimata e condannò i creditori alle spese. Contro tale decisione i creditori proposero ricorso per cassazione con due motivi: nel primo denunciarono, in modo poco intellegibile, violazione di norme processuali e omessa decisione su un fatto decisivo, oscillando tra la censura alla regolazione delle spese e l'assunto di tardività dell'opposizione; nel secondo lamentarono l'omessa pronuncia sulle spese relative all'opposizione ex art. 617 c.p.c. Anche questo motivo risultava formulato in modo oscuro e contraddittorio, perché il Tribunale aveva comunque provveduto sulle spese e, trattandosi di opposizioni riunite, non era tenuto a liquidazioni distinte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi incomprensibili e quindi non conformi ai requisiti di specificità e chiarezza dell'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. In particolare, le censure non rendevano chiaro il fatto processuale dedotto, non individuavano in modo coerente l'oggetto dell'impugnazione e in parte facevano riferimento a norme inesistenti o a doglianze smentite dalla sentenza impugnata. Poiché il ricorso era manifestamente inammissibile, la Corte ha ritenuto superfluo ogni ulteriore esame e ha escluso la regolazione delle spese in favore dell'intimato, rimasto contumace in cassazione. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La denuncia del vizio di motivazione/non decisività del fatto è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo oscuro e non intelligibile.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4

    Il ricorso per cassazione deve esporre con chiarezza i fatti di causa e contenere censure comprensibili e ragionate; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma senza una censura chiara e coerente; la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'opposizione agli atti esecutivi; la Corte osserva che il Tribunale aveva comunque provveduto sulle spese dell'opposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulla condanna alle spese è stata ritenuta oscura, perché il giudice di merito aveva effettivamente regolato le spese di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere esposta in modo chiaro, specifico e coerente: la mera giustapposizione di formule eterogenee o contraddittorie rende il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone di individuare con precisione il fatto processuale o sostanziale censurato e di sviluppare una critica intelligibile alla decisione impugnata; la mancanza di tali elementi impedisce l'esame del merito.
  • Non può parlarsi di omessa pronuncia sulle spese quando il giudice di merito abbia effettivamente provveduto a regolarle; inoltre, nel caso di opposizioni riunite, non è necessario procedere a liquidazioni separate delle spese per ciascun procedimento.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può arrestarsi a tale rilievo senza affrontare ulteriori questioni processuali, incluse quelle sul contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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