Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25180/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di rescissione della sentenza di primo grado resa in assenza il 27/04/2023 (passata in giudicato il 04/10/2023). Il ricorrente, tramite difensore, deduce che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento perché, pur avendo nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, non ha mai intrattenuto rapporti con lui e quindi non ha ricevuto notizie utili; contesta inoltre che la Corte d'appello abbia fatto dipendere la conoscenza del processo dalla sola nomina del difensore e dalla regolare notificazione presso il domicilio elettivo, senza considerare la riforma del 2022 (art. 629-bis novellato). Il ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione di norme processuali e chiede in subordine la restituzione nei termini per proporre appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Corte ha applicato il nuovo testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. (Riforma Cartabia) precisando che non è più necessario che il richiedente dimostri l'incolpevole mancata conoscenza del processo nella precedente formulazione; tuttavia la Corte d'appello ha errato nel ritenere sufficiente la sola nomina del difensore e la notifica presso il suo studio per desumere l'effettiva conoscenza o una volontaria sottrazione: tale presunzione non è ammessa. È necessario un accertamento di fatto, non meramente formale, sulla effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o sulla volontaria e consapevole scelta di sottrarsi. Pertanto l'ordinanza è annullata e la causa è rinviata per verificare se la mancata conoscenza sia imputabile a una deliberata sottrazione dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza

    Applicazione del testo novellato (Riforma Cartabia): il ricorrente non ha l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza in senso stretto, ma deve dimostrare che la dichiarazione di assenza è stata resa senza i presupposti di cui all'art. 420-bis e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che sia dimostrata la sua effettiva conoscenza precedente alla sentenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i presupposti per dichiarare l'imputato assente; la Corte richiama l'esigenza di accertare concretamente la volontaria sottrazione alla vocatio in iudicium e non di ricavarla da mere presunzioni formali (es. elezione di domicilio o irreperibilità).

  • d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia), art. 37, comma 1

    Norma di fonte normativa che ha introdotto la modifica all'art. 629-bis; la Corte dichiara applicabile la nuova disciplina alle sentenze passate in giudicato dopo l'entrata in vigore della riforma.

Massime di principio

  • La sola nomina di un difensore e la notificazione presso il suo studio non bastano, da sole, a provare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare fattualmente l'esistenza di un rapporto professionale effettivo o di comportamenti positivi che dimostrino la volontaria sottrazione alla vocatio in iudicium.
  • Dopo la Riforma Cartabia (novellazione dell'art. 629-bis) il rimedio per rescindere il giudicato in caso di processo celebrato in assenza richiede che il ricorrente provi l'assenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis e l'impossibilità di proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che risulti che avesse effettiva conoscenza prima della sentenza.
  • Il giudice della rescissione ha l'obbligo di un controllo non solo formale ma sostanziale sui fatti: deve valutare circostanze concrete (es. modalità di notifica, rapporti con il difensore, situazioni di detenzione o sovrapposizione di atti processuali) per stabilire se vi sia stata volontaria sottrazione.
  • La negligenza informativa dell'imputato (mancato contatto col difensore, irreperibilità) non costituisce automaticamente prova di volontaria sottrazione; occorre un accertamento delle condotte positive che manifestino la scelta di evitare la conoscenza del processo.
  • In situazioni simili, il difensore che agisca per il ricorrente dovrebbe documentare i contatti (o l'assenza giustificata di contatti) e le circostanze oggettive (arresto, detenzione, sovrapposizione di atti) che possano giustificare la mancata conoscenza, perché tali elementi saranno decisivi nel valutare la rescindibilità del giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.