Cassazione Civile, Ordinanza n. 33524/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2015, emesso a seguito di verifica e PVC, con cui l'Ufficio aveva rilevato l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, la sola presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'omessa tenuta del libro giornale e l'omesso versamento dell'IVA. Sulla base di tali omissioni l'Amministrazione aveva proceduto a ricostruzione induttiva del reddito e al recupero di imposte dirette, IRAP e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado aveva confermato, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo puro, irrilevante l'assoluzione penale del legale rappresentante e ragionevole il criterio di quantificazione fondato sul margine dei due esercizi precedenti. In Cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia/omesso esame su fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza d'appello esaminato le censure sulla ricostruzione del ricarico medio, sul campione utilizzato e sull'opportunità di parametri diversi; 2) violazione degli artt. 41 e 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che gli accertamenti avrebbero dovuto essere condotti sulla documentazione contabile acquisita e non con ricostruzione induttiva pura; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 per mancata allegazione all'atto impositivo degli atti istruttori richiamati. In memoria la ricorrente ha inoltre invocato l'art. 20 d.lgs. n. 111/2023 e l'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che l'assoluzione penale irrevocabile dell'amministratore per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 dovesse riflettersi nel giudizio tributario, in ragione della quantificazione IVA effettuata in via induttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata sulle doglianze e che, in presenza di accertamento induttivo, l'onere della prova si sposta sul contribuente, restando l'Ufficio libero di utilizzare i dati comunque raccolti e, nell'accertamento induttivo puro, anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la metodologia induttiva era legittima nei presupposti indicati. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, poiché prospettava una questione nuova introdotta in appello e non dedotta nel ricorso originario. Quanto al richiamo alla sentenza penale assolutoria, la Corte ha ritenuto assorbente che il provvedimento non fosse corredato da attestazione di irrevocabilità, con conseguente inoperatività degli effetti invocati dall'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha quindi confermato la proposta di definizione accelerata, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di legittimità ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza d'appello si era espressamente pronunciata sulle doglianze dedotte.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state trattate come doglianze di violazione di legge e di omesso esame, ma respinte perché volte in parte a una rivalutazione del merito e in parte infondate.
artt. 39 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono stati richiamati quale base della legittimità della ricostruzione induttiva del reddito in presenza dei presupposti accertati.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché relativa a questione nuova non dedotta nel ricorso introduttivo.
art. 20 d.lgs. 9 agosto 2023, n. 111
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere il superamento del principio del doppio binario, ma la Corte non ha valorizzato tale richiamo per mancanza del presupposto dell'irrevocabilità della sentenza penale prodotta.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Gli effetti della sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario sono stati ritenuti non operanti perché la sentenza penale allegata non era attestata irrevocabile.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È menzionato come reato per il quale l'amministratore era stato assolto in sede penale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, liquidandola equitativamente anche in relazione alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di accertamento induttivo, l'Amministrazione può fondare la pretesa sui dati comunque acquisiti e, nell'accertamento induttivo puro, anche su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- L'accertamento induttivo comporta un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'inesistenza dei redditi o dei maggiori imponibili ricostruiti dall'Ufficio.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito affronti espressamente le censure proposte, anche se in modo sintetico.
- Una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito anteriori, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione mediante censura di violazione di legge.
- Gli effetti della sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario presuppongono la produzione di un provvedimento penalmente rilevante e irrevocabile; in difetto di tale requisito, la sentenza penale non può spiegare gli effetti invocati nel processo tributario.
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