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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07304/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa irrogato a un dipendente con funzioni amministrative e incarichi sindacali in ambito UGL, a seguito di contestazione disciplinare per assenza dal servizio oltre cinque giorni senza specifica giustificazione, in relazione al superamento del monte ore di permessi e distacchi sindacali. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, in sintesi: che la decisione di merito avrebbe violato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare, perché aveva valorizzato un’assenza ingiustificata di 63 giorni consecutivi e il mancato rientro dopo un invito a riprendere servizio, circostanze non contestate; che la società non avrebbe mai contestato la legittimità dei distacchi né lo sforamento, avendo anzi autorizzato o tollerato la fruizione dei permessi sindacali, anche in forza di una pretesa prassi aziendale; che l’accordo sindacale richiamato non avrebbe potuto prevalere sul CCNL o, comunque, non avrebbe giustificato il recesso; che mancava la prova della sua consapevolezza di concorrere allo sforamento del monte ore; e che il licenziamento sarebbe stato discriminatorio rispetto ad altri rappresentanti sindacali in posizione analoga, oltre che deciso senza adeguato approfondimento istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sulla pretesa violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare era una questione nuova, non risultando specificamente dedotto dove, come e quando fosse stata proposta nei gradi di merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla dedotta omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il tema dei permessi sindacali e aveva escluso rilevanza a prassi pregresse in presenza di un accordo sindacale completo ed esaustivo; inammissibili le ulteriori censure perché sollecitavano un riesame del merito e una nuova valutazione delle prove, non consentiti in cassazione. Ha inoltre affermato che l’assenza ingiustificata e il rifiuto di riprendere servizio dopo l’invito datoriale rientrano nel concetto di giusta causa ex art. 2119 c.c. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto infondato, osservando che la motivazione della sentenza di appello escludeva in modo logico i profili discriminatori, evidenziando che gli altri rappresentanti sindacali avevano invece ripreso servizio a differenza del ricorrente; le censure sull’istruttoria e sulla prova testimoniale sono state dichiarate inammissibili perché attinenti al giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 53 RD n. 148/1931

    richiamato come base della procedura disciplinare di destituzione e della contestazione dell'assenza ingiustificata nel settore autoferrotranviario.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    evocato dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento e il principio di immutabilità della contestazione disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa di licenziamento può essere integrata dal giudice di merito in base alla specificità dei fatti accertati; l'assenza ingiustificata e il rifiuto di riprendere servizio, dopo invito datoriale, rientrano nella giusta causa.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel dedurre ultra o extra petizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo in caso di omissione su un capo di domanda o eccezione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non si configura per una semplice diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo nei casi in cui il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non basta contestare la valutazione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale sussiste solo se manca del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norma di ammissibilità dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazioni di legge, nullità della sentenza e censure sul merito non proponibili in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il mancato approfondimento istruttorio nel rito del lavoro.

  • artt. 15, 16, 23 e 30 L. n. 300/1970

    richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle prerogative sindacali.

  • artt. 1175, 1322, 1324, 1340, 1375 c.c.

    evocati dal ricorrente per sostenere una lettura favorevole delle regole contrattuali e dei comportamenti delle parti nel rapporto sindacale-lavoristico.

  • art. 45 n. 16 allegato A al RD n. 148/1931

    richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla disciplina dell'assenza e dei permessi nel settore autoferrotranviario.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito, soprattutto quando richiedono accertamenti di fatto non compiuti dal giudice a quo.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre se la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente, nella motivazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove o per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
  • La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. è frutto di una clausola generale che il giudice di merito integra valorizzando la specificità dei fatti concreti; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di contrasto con principi o regole di diritto vivente.
  • L’assenza ingiustificata dal servizio e il rifiuto consapevole di riprendere servizio dopo l’invito datoriale possono integrare una condotta idonea a sorreggere il licenziamento per giusta causa.
  • Quando una disciplina collettiva o un accordo aziendale regola in modo completo una materia specifica, prassi pregresse difformi non conservano autonoma rilevanza giuridica se incompatibili con la nuova regolazione.
  • Le censure sul difetto di motivazione sono accoglibili solo se la sentenza è priva dell’indicazione del percorso logico-giuridico; non basta contestare la ricostruzione dei fatti o la preferenza accordata a determinate prove.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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