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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33356/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione, ritenendolo responsabile dell'allontanamento dal domicilio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha sostanzialmente riproposto i medesimi motivi già esaminati e respinti in appello, lamentando in particolare che la propria giustificazione dell'assenza dal domicilio fosse stata mal valutata: avrebbe assunto psicofarmaci per depressione e si sarebbe addormentato profondamente in una stanza chiusa lontana dal citofono, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe escluso la volontarietà della violazione. Il ricorso ha inoltre censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata adozione delle pene sostitutive. La Corte rileva però che tali doglianze non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la giustificazione tardiva, generica e poco credibile, valorizzando anche gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine e la gravità complessiva del fatto; quanto alle pene sostitutive, osserva che non risulta una specifica richiesta dell'imputato, richiesta ritenuta necessaria nel regime transitorio richiamato dalla Corte, e comunque che il giudice d'appello non ha un obbligo di attivazione d'ufficio del meccanismo sostitutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla natura meramente reiterativa e non specificamente confrontata con la ratio decidendi dei motivi di ricorso, nonché sull'assenza di una richiesta rituale di pene sostitutive e sull'insussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    La violazione della prescrizione connessa alla misura di prevenzione è stata ritenuta integrativa del reato contestato e confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità oggettiva della condotta, della vicinanza temporale alla misura di prevenzione e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono richiamate come possibile oggetto di valutazione in appello nel regime transitorio della riforma Cartabia.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nel regime transitorio, la Corte afferma che la trattazione delle pene sostitutive in appello richiede una richiesta dell'imputato, formulabile non necessariamente con l'atto di gravame ma comunque entro l'udienza di discussione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre motivi già esaminati e disattesi in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La giustificazione dell'assenza o della violazione di una prescrizione non è idonea a superare l'addebito quando sia tardiva, generica o intrinsecamente poco credibile, soprattutto se smentita o non corroborata dagli accertamenti compiuti dagli organi di controllo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una violazione ravvicinata nel tempo rispetto all'adozione della misura, della gravità oggettiva della condotta e dei precedenti penali o giudiziari dell'imputato.
  • Nel regime transitorio della riforma Cartabia, la decisione sulle pene sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato; in mancanza di tale istanza il giudice non è tenuto ad attivare d'ufficio il meccanismo sostitutivo, e il mancato esercizio di tale potere discrezionale non determina nullità della sentenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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