Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2023 n. 9371 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di rimborso Irap per gli anni 2005-2008 avanzata dalla banca in relazione alle quote di svalutazione su crediti (c.d. noni) originate in esercizi anteriori al 2005. La contribuente sosteneva che l'abrogazione, ad opera del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (conv. L. 30 luglio 2004 n. 191), dell'art. 6, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 non fosse retroattiva e quindi non producesse l'effetto di rendere immediatamente indeducibili le quote riferite a esercizi precedenti al 2005; la banca aveva pertanto versato Irap al lordo di quelle quote e chiedeva il rimborso dell'eccedenza.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP Firenze) accolse il ricorso della contribuente e la CTR Toscana rigettò l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha poi proposto ricorso per cassazione, ma ha depositato in Cassazione, il 3 marzo 2023, atto di rinuncia al ricorso; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non affrontando il merito della complessa questione. Le spese di giudizio in Cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 6, comma 1, lett. n)

    art. 6, comma 1, lett. n)

    La norma originaria consentiva alle banche e ad altri enti finanziari una particolare disciplina di deducibilità delle quote di svalutazione su crediti. La controversia verte sulla portata dell'abrogazione di tale disposizione e sulla sua efficacia temporale rispetto ai noni maturati in anni anteriori al 2005.

  • D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 2, comma 2 (conv. L. 30 luglio 2004, n. 191)

    Provvedimento che ha abrogato la disposizione di cui sopra; la questione principale è se l'abrogazione fosse da intendersi con effetto retroattivo o meno. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che non si imponga una retroattività tale da eliminare la deducibilità già maturata per quote riferite ad esercizi precedenti.

  • D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 106, comma 3

    Norma del TUIR richiamata in relazione ai criteri di deducibilità e alla disciplina fiscale delle componenti negative di reddito; è stata evocata per valutare la compatibilità e la disciplina temporale della deduzione delle svalutazioni di crediti.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis

    Richiamata nel codec di norme IRAP per individuare principi applicativi e interpretativi sulla determinazione della base imponibile e su regole transitorie e di coordinamento con altre norme fiscali.

  • L. 22 luglio 2000, n. 212, art. 3 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dall'Agenzia per contestare la corretta applicazione delle norme procedurali o di interpretazione fiscale; nella specie era parte del motivo di censura relativo a presunta violazione o falsa applicazione delle norme tributarie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento della doglianza in cassazione (vizio di motivazione/errata applicazione della legge) dedotto dall'Agenzia; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito in quanto il ricorso è stato ritirato.

Massime di principio

  • Se una norma fiscale viene abrogata, occorre verificare espressamente se l'abrogazione ha efficacia retroattiva: in mancanza di una chiara disposizione retroattiva, i diritti maturati sulla base della disciplina previgente (es. deducibilità rateizzata di quote di svalutazione originate in anni anteriori) possono conservare efficacia per le quote residue.
  • Nelle controversie IRAP riguardanti quote di svalutazione su crediti (noni), il contribuente deve documentare con precisione la composizione e la ripartizione temporale delle quote dedotte o richieste a rimborso per consentire la quantificazione del credito fiscale.
  • La rinuncia dell'ente impositore al gravame in sede di legittimità determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudizio di legittimità non esamina il merito della questione; ciò può condurre alla compensazione delle spese di giudizio.
  • Dal punto di vista procedurale, quando si contesta la corretta quantificazione del rimborso (quantum), è essenziale che la decisione di merito sia adeguatamente motivata sulla prova e sul calcolo; le doglianze sulla carenza di motivazione possono costituire motivo di ricorso, ma la rinuncia dell'Amministrazione impedisce la pronuncia della Corte di legittimità.
  • In pratica, per ottenere rimborsi relativi a disposizioni abrogate o modificate, il contribuente dovrebbe conservare la documentazione contabile e fiscale (bilanci, dichiarazioni, calcoli di ripartizione dei noni) e motivare puntualmente l'applicazione della disciplina previgente e la misura del credito richiesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.