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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione di lavori edili n. -OMISSIS- del 12.5.2025; - dell’ordinanza di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto n. -OMISSIS- del 12.5.2025; - di ogni atto, antecedente e conseguenziale, collegato alle predette ordinanze e facente parte della stessa sequela procedimentale.

Giustizia amministrativa202501513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di lavori edili e ordinanza di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario contestato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due ordinanze comunali del 12 maggio 2025, relative a un immobile sito nel Comune di Librizzi, deducendo anzitutto il difetto di individuazione del destinatario. Il Comune aveva ritenuto che il ricorrente fosse divenuto nuovamente proprietario dell’immobile in conseguenza di una sentenza civile che aveva dichiarato la nullità parziale di una precedente donazione del bene in favore della figlia. Il ricorrente ha contestato che tale sentenza fosse passata in giudicato e ha rilevato la mancata trascrizione della stessa nei registri immobiliari, nonché il fatto che le risultanze catastali indicassero ancora la figlia quale proprietaria. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione circa le ragioni dell’individuazione del ricorrente quale destinatario delle ordinanze e l’omessa istruttoria sul passaggio in giudicato e sugli adempimenti conseguenti alla sentenza civile. Infine, ha lamentato la lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione e dalla conoscenza degli abusi, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esplicitare lo specifico interesse pubblico alla demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato entrambe le ordinanze. Il vizio assorbente è stato individuato nel difetto di motivazione e di istruttoria sull’effettiva titolarità dell’immobile e, quindi, sulla legittimazione passiva del ricorrente quale destinatario dell’ordine ripristinatorio. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario e/o al responsabile dell’abuso; il ricorrente non era stato individuato come responsabile dell’abuso, ma come presunto proprietario in ragione della sentenza civile. Tuttavia, la visura catastale indicava quale proprietaria la figlia, mentre il Comune non aveva verificato né il passaggio in giudicato della sentenza civile né la sua trascrizione nei registri immobiliari. In assenza di tali verifiche, il Comune non poteva ritenere dimostrata la riacquisizione della proprietà da parte del ricorrente. Il TAR ha valorizzato anche la mancata costituzione dell’amministrazione quale argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., a sostegno dei vizi dedotti. Le censure sulla mancata partecipazione procedimentale e sul legittimo affidamento sono state dichiarate assorbite e, incidentalmente, infondate: i provvedimenti repressivi edilizi hanno natura vincolata e l’affidamento non è normalmente tutelabile in presenza di un abuso edilizio. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la peculiarità della controversia e la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    l'autorità comunale, una volta accertato un abuso edilizio grave, può ingiungere l'ordine di demolizione al proprietario e/o al responsabile dell'abuso

    L’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto soltanto al proprietario o al responsabile dell’abuso; è illegittimo se indirizzato a un soggetto che non rientra in nessuna delle due categorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La mancata costituzione dell’amministrazione intimata può essere valorizzata dal giudice quale argomento di prova a sostegno dei vizi dedotti dal ricorrente.

  • art. 2655 c.c.

    La mancata trascrizione nei registri immobiliari della sentenza civile relativa alla donazione è stata considerata, unitamente alla mancata prova del passaggio in giudicato, rilevante per valutare l’effettiva titolarità del bene ai fini dell’individuazione del destinatario dell’ordine edilizio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione può essere adottato nei confronti del proprietario dell’immobile o del responsabile dell’abuso; l’individuazione di un soggetto estraneo a entrambe le categorie determina l’illegittimità dell’ordinanza.
  • Nell’individuare il proprietario quale destinatario di un’ordinanza repressiva edilizia, l’amministrazione deve svolgere un’adeguata istruttoria sulla titolarità del bene e può fare riferimento alle risultanze catastali, che costituiscono un elemento istruttorio necessario e sufficiente, fino a prova contraria, per identificare il proprietario catastale.
  • Quando l’amministrazione fonda la qualificazione di un soggetto come proprietario sulla dichiarazione giudiziale di nullità o inefficacia di una precedente donazione, deve verificare il passaggio in giudicato della pronuncia e i relativi adempimenti pubblicitari, senza poter presumere la riacquisizione della proprietà in presenza di risultanze catastali difformi.
  • La motivazione dell’ordinanza di demolizione deve consentire di comprendere le ragioni per cui il destinatario è stato qualificato come proprietario o responsabile dell’abuso; l’omessa verifica della titolarità effettiva e delle risultanze catastali integra un vizio di motivazione e di istruttoria.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, di regola, l’illegittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato; inoltre, il mero decorso del tempo non attribuisce normalmente rilievo al legittimo affidamento del responsabile o del proprietario in presenza di un abuso edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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