Sentenza n. 264/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di avviso orale nr. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Isernia, in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Isernia adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011, nonché il diniego di accesso agli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale con cui era stato qualificato come persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 1 e 3 del Codice antimafia per insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e della dedizione ad attività delittuose; la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità, sviamento e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha evidenziato che i procedimenti penali pregressi si erano conclusi con proscioglimenti, che risultava privo di precedenti e pendenze penali e che la mera pendenza di un'indagine per presunte irregolarità urbanistiche non dimostrava la sua pericolosità sociale. Ha inoltre rappresentato di non aver potuto conoscere gli atti istruttori a causa del diniego di accesso documentale. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ma, anche dopo l'ordinanza istruttoria del TAR, non ha fornito elementi informativi e valutativi sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale attuale del destinatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso orale. Ha ritenuto che il provvedimento fosse fondato su una valutazione generica e non circostanziata, consistente nella mera elencazione di procedimenti penali e denunce, senza esplicitare il nesso logico-prognostico tra i singoli episodi e l'attuale pericolosità del ricorrente. L'Amministrazione non aveva considerato adeguatamente gli esiti assolutori dei procedimenti, l'assenza di precedenti e carichi pendenti, il profilo professionale, la reputazione, lo stile di vita e l'inserimento lavorativo e sociale dell'interessato. Il giudice ha escluso che la mera iscrizione nel registro degli indagati potesse essere equiparata a prova di pericolosità sociale e ha rilevato il travisamento derivante dall'elevazione di indizi a certezze. Ha inoltre ritenuto non dimostrati né una pericolosità qualificata, connessa all'appartenenza a organizzazioni delinquenziali, né una pericolosità generica, connessa alla dedizione a traffici delittuosi. La misura è stata giudicata sproporzionata e adottata sulla base di un'istruttoria parziale, con conseguente sviamento dalla funzione preventiva propria dell'avviso orale e trasformazione in una sorta di sanzione anticipata fondata sul mero sospetto. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
persona pericolosa per la sicurezza e tranquillità pubblica
L'avviso orale richiede la concreta dimostrazione dei presupposti di pericolosità sociale previsti dalla legge e una valutazione attuale, complessiva e coerente della personalità del destinatario; non è sufficiente una mera elencazione di denunce o procedimenti penali.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
persona pericolosa per la sicurezza e tranquillità pubblica
La qualificazione di pericolosità non può essere fondata automaticamente sulla mera iscrizione nel registro degli indagati o su procedimenti conclusi con proscioglimento, in assenza di elementi ulteriori idonei a dimostrare la dedizione ad attività delittuose.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'avviso orale deve rendere intelligibile il percorso logico-prognostico che collega gli elementi acquisiti all'attuale pericolosità sociale e deve confrontarsi con gli elementi favorevoli all'interessato.
artt. 1 e 6 l. 241/1990
L'azione amministrativa deve essere sorretta da un'istruttoria completa e imparziale, con considerazione sia degli elementi sfavorevoli sia di quelli contrari alla pericolosità del destinatario.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono una valutazione non atomistica, ma complessiva e coerente, della personalità, della situazione professionale e dell'inserimento sociale dell'interessato.
art. 60 c.p.a.
Accertati i presupposti e previa comunicazione alle parti, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la cautelare.
Massime di principio
- L'avviso orale adottato ai sensi del Codice antimafia, pur rientrando nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, non è un atto vincolato e deve essere preceduto da un'istruttoria completa e da una motivazione concreta, attuale e verificabile.
- La pericolosità sociale non può essere desunta dalla mera elencazione di denunce, procedimenti penali o dall'iscrizione nel registro degli indagati; l'amministrazione deve dimostrare il nesso logico-prognostico tra gli elementi acquisiti e l'attuale pericolosità del destinatario.
- Nel valutare la pericolosità sociale, l'amministrazione deve considerare unitariamente la personalità dell'interessato e confrontarsi anche con gli elementi contrari alla misura, tra cui gli esiti assolutori dei procedimenti penali, l'assenza di precedenti e carichi pendenti, lo stile di vita, l'inserimento lavorativo, la reputazione e il contesto sociale.
- La dedizione ad attività delittuose e la pericolosità sociale richiesta per l'avviso orale non possono essere affermate mediante l'equiparazione di meri indizi a certezze giudiziali, né in assenza di elementi idonei a dimostrare una pericolosità qualificata o generica.
- Il principio di proporzionalità impone che l'avviso orale sia adeguato e necessario rispetto alla concreta incidenza dei fatti sulla sicurezza pubblica; una misura preventiva non può essere utilizzata come sanzione anticipata fondata sul mero sospetto.
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