Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06166/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non provata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e valorizzando, come forma equipollente di comunicazione, l’invio del fascicolo "a visto PM". La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non fosse idonea a provare la comunicazione nelle forme di rito, nonostante l’ufficio fosse dotato di PEC; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che fosse stato erroneamente addossato al P.M. l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto, quando invece l’atto non sarebbe mai pervenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli unitariamente, i due motivi, osservando che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è soggetta, in mancanza di comunicazione, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che tale termine si applica anche a questo procedimento, per esigenze di certezza e di formazione del giudicato, in linea con precedenti di legittimità e con l’indirizzo costituzionale richiamato. Nel caso concreto, poiché il decreto risultava emesso il 21 settembre 2018 e depositato il 26 ottobre 2018, mentre l’opposizione era stata proposta il 29 settembre 2020, l’impugnazione era comunque tardiva rispetto al termine semestrale applicabile ratione temporis, a prescindere dalla questione sulla validità della comunicazione. Le spese non sono state poste a carico della ricorrente, sia perché la Procura agisce quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; non è stato disposto neppure l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è un rimedio impugnatorio soggetto a un termine di proposizione che, in assenza di comunicazione, si coordina con il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione del provvedimento, il termine lungo si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il termine semestrale, nel caso concreto, rendeva tardiva l’opposizione.

  • art. 136 c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo, risolvendo la causa sulla tardività rispetto al termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio dell’onere della prova in relazione alla tempestività dell’opposizione; tuttavia ritiene decisivo che, comunque, il ricorso sia stato proposto oltre il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti della Procura della Repubblica ricorrente.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Viene richiamato come parametro interpretativo, in connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2016, per affermare l’esigenza di un termine certo per l’impugnazione e la formazione del giudicato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La disciplina dei rimedi contro i provvedimenti di liquidazione deve garantire un termine certo per l’impugnazione, al fine di evitare che tali decisioni restino contestabili sine die e di assicurare la formazione del giudicato.
  • Quando l’impugnazione risulta proposta oltre il termine lungo applicabile, la questione sulla ritualità o meno della comunicazione del provvedimento diviene non decisiva ai fini dell’esito del giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità, la tardività dell’opposizione può essere rilevata anche valorizzando la data di deposito dell’opposizione rispetto alla data di deposito del decreto, se il termine semestrale è spirato.
  • L’organo del pubblico ministero, quando agisce quale promotore dell’attività giurisdizionale, non è normalmente gravato dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, se non svolge attività difensiva la controparte non costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.