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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 444/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 444/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 maggio 2025. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione dell'importo complessivo di 2.000 euro, oltre accessori. Nel corso del giudizio il ricorrente ha documentato che il Ministero, dopo l'instaurazione del processo, aveva accreditato l'importo dovuto mediante erogazione della Carta del Docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha dato piena esecuzione al titolo giudiziale, erogando al ricorrente la Carta del Docente e accreditando l'importo dovuto. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se effettivamente dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato al docente per gli anni scolastici indicati.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, rendendo pienamente satisfattivo il risultato perseguito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione durante il processo rende pienamente soddisfatto l'interesse del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, poiché l'inadempimento ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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