Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 17/09/2019 (irrevocabile il 05/11/2019). Il Tribunale dell'esecuzione ha ritenuto che il beneficio era stato concesso in violazione degli artt. 164 e 168 c.p. poiché, al momento della pronuncia del 17/09/2019, il giudice non aveva contezza che in data 28/02/2019 era divenuta irrevocabile una precedente sentenza che aveva già concesso in precedenza lo stesso beneficio (causa ostativa). La difesa ha impugnato sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo del dibattimento e non ha adeguatamente motivato circa la conoscenza o conoscibilità da parte del giudice di merito della causa ostativa; ha richiamato anche le norme procedurali (art. 666, comma 5 e art. 674, comma 1‑bis c.p.p.)
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha indicato le date delle sentenze e il fatto che dal certificato del casellario inserito nel fascicolo del dibattimento non risultava l'irrevocabilità competente, cioè la causa ostativa era ignota al giudice che aveva concesso la sospensione. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (n. 36460/2024, Zangari) sul fatto che è legittima la revoca in sede esecutiva quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p. per una causa ostativa ignota al giudice di primo grado. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
La norma è interpretata come presupposto che vieta la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative; la Corte ritiene legittima la revoca in sede esecutiva se la causa ostativa era ignota al giudice che ha concesso il beneficio
art. 168 cod. pen.
Richiamato come norma collegata ai presupposti per la sospensione condizionale e alla valutazione delle cause ostative nella fase di concessione
art. 666, comma 5 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità procedurali nel giudizio di esecuzione; la Corte però ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia fornito adeguata motivazione senza bisogno di acquisire ulteriormente il fascicolo
art. 674, comma 1‑bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa per questioni di acquisizione documentale e motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio procedurale tale da rendere illegittima la revoca
Sezioni Unite, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Principio applicato: e' legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell'art. 164 c.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se nota a giudici che non si sono pronunciati sulla questione in sede di impugnazione
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena concessa in presenza di una causa ostativa che era ignota al giudice di primo grado può essere revocata in sede di esecuzione: l'assenza di conoscenza da parte del giudice che ha concesso il beneficio giustifica la revoca
- La conoscenza della causa ostativa da parte di un giudice diverso (es. giudice d'appello) che non si e' pronunciato sul punto nell'ambito dell'impugnazione non impedisce la revoca in sede esecutiva
- Il giudice dell'esecuzione deve indicare con precisione le date e gli elementi dai quali risulta la mancata conoscenza della causa ostativa da parte del giudice che ha concesso il beneficio; una motivazione che chiarisce questo punto è generalmente considerata adeguata
- Per difendersi efficacemente occorre dimostrare che la causa ostativa era conoscibile o nota al giudice che ha concesso la sospensione (ad es. produzione del fascicolo del dibattimento o certificato del casellario che dimostri la conoscibilità), oppure provare errori materiali nel rilevamento del casellario
- Se si vuole contestare la revoca, va valutato tempestivamente se l'azione più efficace sia l'impugnazione di merito (quando possibile) o la produzione documentale nel giudizio di esecuzione per dimostrare l'assenza della causa ostativa o la sua inesistenza
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