Cassazione Penale, Sentenza n. 15010/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro probatorio di uno smartphone Apple iPhone 13-Pro (IMEI 350165058017754). I ricorrenti deducono (1) abnormità e incompetenza del giudice che ha disposto il sequestro, sostenendo che il G.i.p., chiamato a decidere solo sull'ammissione del giudizio abbreviato condizionato, non poteva integrare il materiale probatorio né emettere sequestri in quella fase processuale; (2) vizio di motivazione per assoluta genericità del decreto di sequestro, che non avrebbe perimetrato temporalmente i dati da acquisire, né indicato criteri sufficienti per la selezione, lasciando ampia discrezionalità alla P.G. e contravvenendo al divieto, affermato in precedenti pronunce, di acquisizioni massicce e indiscriminate dei dati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) i non proprietari del telefono (Grumo, Sabau, Russo) avevano comunque interesse ad impugnare il sequestro in quanto il dispositivo poteva contenere prove utilizzabili contro di loro; b) il G.i.p. era il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (avendo la disponibilità degli atti dopo la richiesta di giudizio immediato) e quindi legittimato ad adottare il sequestro probatorio; c) il decreto impugnato conteneva una motivazione concisa ma adeguata: il G.i.p. aveva indicato finalità investigative, le specifiche informazioni da ricercare (messaggi, documenti attestanti rapporti, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro) e i criteri di selezione (ricerca per "parole chiave" con perizia), perimetrando anche temporalmente i dati in relazione ai fatti contestati. La Corte ha inoltre precisato i limiti generali del sequestro di dati informatici (no a indagini esplorative, rispetto del principio di proporzionalità) e ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del nuovo decreto, la precedente sentenza di cassazione che aveva dichiarato inutilizzabili dati acquisiti con precedente decreto non motivato. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale sostanziale applicata quale riferimento per i reati contestati (traffico di sostanze stupefacenti). Il sequestro è finalizzato ad acquisire elementi di prova relativi a tali reati.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il decreto indica che il telefono può contenere informazioni utili a comprovare ruoli e identificazioni nell'associazione.
art. 279 cod. proc. pen.
"giudice che procede"; "prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari"
La Corte interpreta l'art. 279 nel senso che il "giudice che procede" è l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti; pertanto il G.i.p. che dispone del fascicolo è competente ad emettere misure reali cautelari richieste dal PM, anche dopo la richiesta di giudizio immediato.
art. 325 cod. proc. pen.
Limite del sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari: il controllo è di legittimità e può cogliere solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
art. 254 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sentenza precedente di cassazione: un decreto di acquisizione della copia forense deve essere motivato; la mancanza di motivazione può rendere i dati inutilizzabili, ma tale pronuncia non impedisce che un nuovo decreto correttamente motivato renda legittima una successiva acquisizione.
art. 253 cod. proc. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)
Principio secondo cui la motivazione del sequestro deve evidenziare la relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e il reato; la Corte richiama l'inderogabile esigenza motivazionale anche per il sequestro di dati digitali.
Massime di principio
- Soggetti non proprietari del bene sequestrato possono avere interesse ad impugnare il sequestro probatorio quando il bene contiene elementi di prova utilizzabili contro di loro; l'interesse non si limita alla restituzione materiale ma anche all'esclusione dell'utilizzabilità probatoria.
- Il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p. è l'ufficio che ha la disponibilità degli atti: pertanto il G.i.p. può adottare misure reali cautelari richieste dal PM anche prima del dibattimento, se dispone degli atti.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può essere meramente esplorativo: deve essere motivato dimostrando l'immediatezza della relazione con il reato e specificando finalità, criteri di selezione dei dati e ogni perimetrazione temporale rilevante.
- Il decreto di sequestro (e le relative richieste del PM) deve indicare criteri chiari per la selezione del materiale informatico (es. parole chiave, ambito temporale) e tempi ragionevoli per l'esecuzione e la restituzione dei dati non rilevanti, a tutela del principio di proporzionalità e del diritto alla riservatezza.
- La Corte di legittimità esercita un controllo limitato sulle ordinanze cautelari: può cassare per violazione di legge o per motivazione così carente da risultare irragionevole o incomprensibile; quindi le impugnazioni devono puntare a vizi di diritto o a lacune motivazionali rilevanti.
- Una precedente pronuncia che dichiari l'inutilizzabilità di dati acquisiti senza motivazione non esclude la possibilità di un nuovo sequestro/acquisizione se questo è correttamente motivato; tuttavia la mancata utilizzabilità precedente può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria relativa a misure personali.
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