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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15010/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro probatorio di uno smartphone Apple iPhone 13-Pro (IMEI 350165058017754). I ricorrenti deducono (1) abnormità e incompetenza del giudice che ha disposto il sequestro, sostenendo che il G.i.p., chiamato a decidere solo sull'ammissione del giudizio abbreviato condizionato, non poteva integrare il materiale probatorio né emettere sequestri in quella fase processuale; (2) vizio di motivazione per assoluta genericità del decreto di sequestro, che non avrebbe perimetrato temporalmente i dati da acquisire, né indicato criteri sufficienti per la selezione, lasciando ampia discrezionalità alla P.G. e contravvenendo al divieto, affermato in precedenti pronunce, di acquisizioni massicce e indiscriminate dei dati.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) i non proprietari del telefono (Grumo, Sabau, Russo) avevano comunque interesse ad impugnare il sequestro in quanto il dispositivo poteva contenere prove utilizzabili contro di loro; b) il G.i.p. era il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (avendo la disponibilità degli atti dopo la richiesta di giudizio immediato) e quindi legittimato ad adottare il sequestro probatorio; c) il decreto impugnato conteneva una motivazione concisa ma adeguata: il G.i.p. aveva indicato finalità investigative, le specifiche informazioni da ricercare (messaggi, documenti attestanti rapporti, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro) e i criteri di selezione (ricerca per "parole chiave" con perizia), perimetrando anche temporalmente i dati in relazione ai fatti contestati. La Corte ha inoltre precisato i limiti generali del sequestro di dati informatici (no a indagini esplorative, rispetto del principio di proporzionalità) e ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del nuovo decreto, la precedente sentenza di cassazione che aveva dichiarato inutilizzabili dati acquisiti con precedente decreto non motivato. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale applicata quale riferimento per i reati contestati (traffico di sostanze stupefacenti). Il sequestro è finalizzato ad acquisire elementi di prova relativi a tali reati.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il decreto indica che il telefono può contenere informazioni utili a comprovare ruoli e identificazioni nell'associazione.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    "giudice che procede"; "prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari"

    La Corte interpreta l'art. 279 nel senso che il "giudice che procede" è l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti; pertanto il G.i.p. che dispone del fascicolo è competente ad emettere misure reali cautelari richieste dal PM, anche dopo la richiesta di giudizio immediato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limite del sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari: il controllo è di legittimità e può cogliere solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella sentenza precedente di cassazione: un decreto di acquisizione della copia forense deve essere motivato; la mancanza di motivazione può rendere i dati inutilizzabili, ma tale pronuncia non impedisce che un nuovo decreto correttamente motivato renda legittima una successiva acquisizione.

  • art. 253 cod. proc. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)

    Principio secondo cui la motivazione del sequestro deve evidenziare la relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e il reato; la Corte richiama l'inderogabile esigenza motivazionale anche per il sequestro di dati digitali.

Massime di principio

  • Soggetti non proprietari del bene sequestrato possono avere interesse ad impugnare il sequestro probatorio quando il bene contiene elementi di prova utilizzabili contro di loro; l'interesse non si limita alla restituzione materiale ma anche all'esclusione dell'utilizzabilità probatoria.
  • Il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p. è l'ufficio che ha la disponibilità degli atti: pertanto il G.i.p. può adottare misure reali cautelari richieste dal PM anche prima del dibattimento, se dispone degli atti.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può essere meramente esplorativo: deve essere motivato dimostrando l'immediatezza della relazione con il reato e specificando finalità, criteri di selezione dei dati e ogni perimetrazione temporale rilevante.
  • Il decreto di sequestro (e le relative richieste del PM) deve indicare criteri chiari per la selezione del materiale informatico (es. parole chiave, ambito temporale) e tempi ragionevoli per l'esecuzione e la restituzione dei dati non rilevanti, a tutela del principio di proporzionalità e del diritto alla riservatezza.
  • La Corte di legittimità esercita un controllo limitato sulle ordinanze cautelari: può cassare per violazione di legge o per motivazione così carente da risultare irragionevole o incomprensibile; quindi le impugnazioni devono puntare a vizi di diritto o a lacune motivazionali rilevanti.
  • Una precedente pronuncia che dichiari l'inutilizzabilità di dati acquisiti senza motivazione non esclude la possibilità di un nuovo sequestro/acquisizione se questo è correttamente motivato; tuttavia la mancata utilizzabilità precedente può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria relativa a misure personali.

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