Sentenza del 08/01/2020 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Avviso di accertamento - Riclassamento - Omessa indicazione immobili di comparazione - Illegittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento catastale per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ritenendo insufficiente la mancata indicazione dei beni comparati e l'omessa riproduzione degli elementi essenziali dei prontuari utilizzati dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento riclassava l'immobile e rideterminava la rendita catastale basandosi su confronti con altri immobili e sui "consolidati prontuari di settore", ma l'Agenzia non ha indicato né gli immobili presi a comparazione né ha riprodotto il contenuto essenziale dei prontuari posti a fondamento della rettifica, impedendo al contribuente di conoscere i presupposti e di esercitare adeguata difesa.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7
L'art. 7 impone all'Amministrazione l'obbligo di motivare l'avviso indicando dati, elementi e criteri di valutazione; la mancata indicazione degli immobili di comparazione e l'omessa riproduzione degli elementi essenziali dei prontuari integrano una violazione tale da comportare la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento catastale che modifica la rendita deve indicare espressamente gli immobili utilizzati come comparazione; l'assenza di tale indicazione rende l'atto privo della necessaria motivazione.
- Se l'Agenzia fonda la rettifica su "prontuari" o criteri interni consolidati, è necessario riprodurre o riassumere gli elementi essenziali di tali documenti nell'atto, in modo che il contribuente possa comprendere i criteri applicati.
- La violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 Statuto del Contribuente comporta la nullità dell'atto quando impedisce concretamente l'esercizio del diritto di difesa; non è sufficiente il richiamo generico a documenti interni non resi noti.
- In situazioni simili il contribuente deve chiedere immediatamente accesso agli atti e, se l'Amministrazione non fornisce gli elementi richiesti, proporre ricorso motivando la nullità per carenza di specificazione dei confronti e dei criteri.
- L'Amministrazione può regolarizzare l'atto solo mediante un nuovo avviso completo di motivazione e indicazione dei comparabili; difetti sostanziali di motivazione non sono normalmente sanabili con atti successivi privi di espressa integrazione formale.
- Nel verificare la legittimità dell'accertamento catastale il giudice valuta se il contribuente abbia avuto effettiva possibilità di conoscere i presupposti dell'accertamento e di esercitare il diritto di difesa; l'omissione dei comparabili o dei criteri rilevanti porta generalmente all'annullamento.
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