Sentenza n. 496/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per determinate annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha dedotto e documentato la notificazione della sentenza all'amministrazione, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita con memoria formale. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto accredito del bonus, successivamente confermato dalla ricorrente, che ha dato atto dell'erogazione del voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario era stato integralmente soddisfatto mediante l'accredito della Carta Docente. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione della sentenza era avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 250 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della "carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e successivamente attuato dall'amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel titolo giudiziale, la domanda di esecuzione diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'esecuzione è avvenuta tardivamente e soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese può essere fondata sulla soccombenza virtuale, valutando il comportamento dell'amministrazione e il ritardo nell'adempimento del giudicato.
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