Cassazione Penale, Sentenza n. 02038/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per aver ritenuto che la Cassa Rurale di Bolzano sia stata indotta in errore quando, secondo il ricorrente, l'attività decettiva aveva come unico destinatario la banca tedesca HSBC Deutschland e la Cassa Rurale avrebbe avuto solo un ruolo meramente passivo nei controlli SEPA; 2) doglianza sulla legittimazione a proporre querela della Cassa Rurale (richiamando artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen.), sostenendo che la Cassa non fosse il soggetto materialmente tratto in inganno né avesse subito diminuzione patrimoniale rilevante; 3) censura per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esimente della particolare tenuità del fatto), ritenuta carente di argomentazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo come reiterativi delle valutazioni corrette dei giudici di merito: dalla ricostruzione emergeva che il ricorrente aveva simulato un rapporto commerciale e, tramite un ordine SEPA con coordinate bancarie false, aveva fatto accreditare €986.100 sul conto di una società di cui era amministratore; la Cassa Rurale aveva riportato le somme ma il ricorrente aveva prelevato e speso parte dei fondi (€8.906,38) causando un danno alla filiale di Bolzano che non aveva ottenuto rimborso. La Corte ha ritenuto che la condotta integrasse il reato di truffa (art. 640 c.p.) e che l'induzione in errore potesse avere efficacia nei confronti di più soggetti anche se i controlli fossero informatizzati. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 131-bis per la gravità, l'entità del danno e l'abitualità della condotta (pregiudizi e precedenti specifici). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile nel presente grado
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
"espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)"
La Corte ha ritenuto che l'utilizzo di false coordinate bancarie e la simulazione di rapporti commerciali integrino l'"artificio" previsto dall'art. 640 c.p., e che tale artificio sia stato efficace nei confronti di più soggetti (inclusa la Cassa Rurale) anche se i controlli sono informatizzati
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La norma non è stata applicata perché la Corte territoriale ha motivato l'esclusione ricorrendo alla gravità della condotta, all'entità del danno e all'abitualità dell'attività illecita (precedenti specifici), elementi ostativi al riconoscimento della tenuità
art. 120 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della legittimazione a proporre querela; la Corte ha comunque ritenuto che la Cassa Rurale fosse soggetto offeso o destinatario pro quota delle conseguenze patrimoniali e quindi legittimata
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela/denuncia; la Corte ha ritenuto comunque fondata la legittimazione della banca a costituirsi parte civile in quanto titolare delle conseguenze patrimoniali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La struttura del ricorso è stata riassunta conformemente a quanto previsto da tale norma (sintesi dei motivi di impugnazione)
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Specificata la trattazione scritta del procedimento di cassazione secondo la norma citata
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (somma in favore della Cassa delle ammende) a carico del ricorrente
Massime di principio
- La truffa può concretizzarsi anche mediante ordini di pagamento elettronici (es. SEPA) e l'uso di coordinate bancarie false: la natura informatizzata dei controlli bancari non esclude l'elemento dell'"artificio" e l'induzione in errore
- La persona offesa è chi subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa; non è necessaria l'identità tra chi materialmente è stato posto in errore e chi ha subito il danno purché sussista nesso causale tra induzione in errore, profitto dell'agente e pregiudizio economico
- Una banca può essere legittimata a proporre querela e a costituirsi parte civile se subisce un danno economico riconducibile all'operazione fraudolenta anche se l'atto dispositvo patrimoniale è stato posto in essere da terzi
- La mera argomentazione generica in cassazione sui profili di fatto già valutati dai giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; le censure devono contestare specificamente errori di diritto o vizi di motivazione adeguatamente delineati
- L'art. 131-bis (tenuità) non è applicabile quando la condotta presenta elementi di gravità, entità del danno non trascurabile o abitualità/recidiva: il giudice valuta concretamente modalità, importo e precedenti
- La disponibilità e il rapido trasferimento delle somme prima del blocco possono rendere effettivo il danno per la banca destinataria e giustificare la sua posizione di parte offesa
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