Cassazione Civile, Sentenza n. 23909/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione regionale che aveva riconosciuto alla società il beneficio fiscale ex art. 15 D.P.R. 29/9/1973 n.601 per una cessione pro solvendo di crediti a garanzia di obbligazioni da leasing. L'Agenzia censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 in combinato disposto con l'art. 20 del D.P.R. 26/4/1986 n.131, sostenendo che la Commissione aveva privilegiato il requisito soggettivo (qualificazione dell'intermediario) senza esaminare correttamente il requisito oggettivo: secondo l'Agenzia la norma agevolativa si applica soltanto alle operazioni che costituiscono effettiva provvista di disponibilità finanziarie (cioè immissione di nuova ricchezza destinata ad investimenti produttivi) e non a negozi che hanno mera funzione di garanzia, come la cessione di crediti pro solvendo intervenuta dopo l'erogazione del finanziamento o riferita a obbligazioni di leasing.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'agevolazione prevista dall'art. 15 D.P.R. 601/1973 riguarda solo operazioni di finanziamento che traducono in provvista di disponibilità finanziarie (possibilità di attingere denaro per investimenti produttivi). Nel caso in esame, trattandosi di cessione di crediti pro solvendo a garanzia di obbligazioni da leasing, non operava l'imposta sostitutiva agevolata e l'operazione doveva assoggettarsi all'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. La Corte ha inoltre ritenuto non pertinente la risoluzione n. 29/E del 2012 in quanto riferita a fattispecie diversa (cessione a garanzia di rimborso di un mutuo), e ha condiviso le argomentazioni della risoluzione n. 278/E del 2008 circa l'autonomia funzionale della cessione di crediti nel caso di leasing. Le spese del giudizio di merito sono compensate; seguono la soccombenza quelle di legittimità (la Corte ha condannato la parte soccombente in sede di legittimità).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15
Disciplina delle agevolazioni tributarie (esonero dal versamento delle imposte di registro per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, provvedimenti ed atti ad esse inerenti e garanzie a qualunque titolo prestate)
La Corte interpreta l'art. 15 in senso restrittivo: la disposizione agevolativa si applica solo alle operazioni che si traducono in provvista di disponibilità finanziarie (immissione di nuovo denaro destinato ad investimenti produttivi). Non rientrano le cessioni di crediti aventi mera funzione di garanzia quando non comportano nuova liquidità per il cessionario.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Norma richiamata in combinato disposto con l'art. 15 per la disciplina degli effetti tributari; utilizzata nel motivo di impugnazione per contestare la corretta applicazione delle regole di registrazione e delle agevolazioni.
Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
"Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"
La cessione di crediti con funzione di garanzia rientra tra gli atti che soggiacciono all'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, quando non sussistono i presupposti per l'agevolazione ex art. 15.
D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a)
"Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"
Ai fini IVA, la cessione di crediti non è considerata cessione di beni; ciò è rilevante per escludere l'operazione dal campo di applicazione IVA e inquadrare la cessione nel regime dell'imposta di registro.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (modifiche all'art. 15 DPR 601/1973)
Richiamata per segnalare la versione normativa antecedente alle modifiche del 2007, nelle quali si collocano le questioni interpretative affrontate.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 3 aprile 2012
La risoluzione riconosceva l'esenzione da imposte di bollo e di registro per la cessione di crediti posta a garanzia del rimborso di un finanziamento erogato (mutuo). La Corte ha ritenuto quella risoluzione non pertinente alla fattispecie di leasing, trattandosi di un diverso contesto fattuale in cui è intervenuta un'effettiva erogazione del finanziamento.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 278/E del 4 luglio 2008
Secondo tale risoluzione, nelle cessioni pro solvendo di crediti maturati o maturandi a garanzia di obbligazioni da leasing la cessione ha autonomia funzionale e specifica causa contrattuale, non assumendo natura finanziaria e quindi non beneficiando dell'agevolazione ex art. 15; conseguentemente si applica l'art. 6 della Tariffa (0,50%).
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. 5 e sez. U)
"Le operazioni di finanziamento... vanno individuate... in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi" (richiamo a vari arresti: Cass. 29/3/2002 n.4611; Cass. 16/4/2008 n.9930; Cass. 5/3/2009 n.5270; Cass. 16/1/2015 n.695; Cass. 15/11/2021 n.34230 e Cass. 16/10/2023 n.28734).
La giurisprudenza consolidata interpreta le norme agevolative in senso restrittivo: il requisito oggettivo del "finanziamento" richiede la provvista di denaro nuovo e non le operazioni aventi mera funzione di garanzia o regolarizzazione di crediti già esistenti.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità dell'agevolazione ex art. 15 DPR 601/1973 occorre verificare il requisito oggettivo: l'operazione deve comportare la reale provvista di disponibilità finanziarie (immissione di nuova liquidità destinata ad investimenti produttivi).
- Le cessioni di crediti effettuate con funzione meramente di garanzia, soprattutto se poste in essere dopo l'erogazione del denaro o riferite a obbligazioni di leasing, di norma non rientrano nella nozione di "finanziamento" agevolabile e sono soggette all'imposta di registro proporzionale (0,50%).
- La qualificazione soggettiva (es. soggetto intermediario finanziario) non è sufficiente se manca il requisito oggettivo: bisogna valutare la sostanza economica dell'operazione, non solo la forma contrattuale.
- Gli atti normativi che prevedono agevolazioni tributarie vanno interpretati restrittivamente; non è ammessa estensione analogica a fattispecie che non rispecchiano la ratio dell'agevolazione (favorire investimenti produttivi).
- In situazioni simili, confrontare la fattispecie concreta con risoluzioni dell'Agenzia e con la giurisprudenza: se la cessione di crediti garantisce il rimborso di un finanziamento effettivamente erogato (es. mutuo) talvolta le Entrate hanno riconosciuto l'esenzione, ma la giurisprudenza di Cassazione è rigorosa nel richiedere la presenza della provvista finanziaria.
- Dal punto di vista procedurale, ove i fatti siano già accertati e la questione sia di diritto l'interprete (anche la Corte) può decidere nel merito senza rinvio; pertanto chi intende ottenere l'agevolazione deve documentare chiaramente la sussistenza della provvista finanziaria e del nesso causale con l'investimento produttivo.
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