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Sentenza

Sentenza n. 2345/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 860/2022 resa dal Tribunale di Benevento in data 29 settembre 2022, notificata in data 16 gennaio 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ordinato al Ministero il versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, nella parte in cui il Ministero era stato condannato a versare alla gestione ordinaria dell'INPS i contributi previdenziali dovuti per il periodo dal 5 febbraio 2016 al 31 agosto 2018, pari a 18.539,67 euro, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro. Il titolo giudiziale aveva precisato che il lavoratore era stato formalmente iscritto alla gestione separata, mentre avrebbe dovuto essere iscritto alla gestione ordinaria, con conseguente omissione contributiva. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato entro il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'INPS, costituitosi, ha sostenuto di non essere obbligato ad alcun pagamento e ha chiesto che l'eventuale accoglimento fosse riferito esclusivamente al Ministero. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e inutile decorso del termine per l'adempimento da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, provvedendo al versamento all'INPS dei contributi omessi per il periodo indicato, nella misura di 18.539,67 euro. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall'istanza del ricorrente per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in 1.000 euro, è posto a carico del Ministero. È stata inoltre applicata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, in quanto ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Le spese del giudizio, pari a 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di fissare una penalità di mora; nel caso concreto sono stati ritenuti integrati i presupposti per entrambe le misure.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale; trattandosi di misura sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Massime di principio

  • In presenza di un titolo giudiziale amministrativo o ordinario passato in giudicato e dell'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento della pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione puntuale e integrale del comando giudiziale entro un termine perentorio.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente, attribuendogli la facoltà di delega e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese della funzione commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l'interesse legale applicato alla somma oggetto dell'obbligo di pagamento, in assenza di valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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