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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4898/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe ritenuto consumato il reato sulla base dell'assenza, nell'elenco della documentazione consegnata al curatore, del libro giornale e del libro degli inventari. Bianchi sosteneva che tali registri potessero essere stati consegnati il 23/03/2016 insieme ad altra documentazione e che la curatrice, nella relazione integrativa, aveva descritto in modo superficiale la documentazione senza menzionare i libri obbligatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte erano, in sostanza, rimessa in discussione del merito probatorio e non deducevano un vizio della motivazione idoneo a integrare i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui furono consegnati documenti frammentari aggiornati al 2013 e successiva documentazione relativa a registri IVA e corrispettivi, ma non i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari). Perciò il controllo di legittimità non poteva sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata come normativa che legittima la presentazione di richieste scritte dal Pubblico Ministero in udienza; nel caso il PM ha presentato richieste ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono riguardare i vizi della motivazione indicati dall'art. 606 (in particolare motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). Non sono invece ammissibili censure che chiedano una rivalutazione del merito probatorio, cioè una diversa rilettura degli elementi di fatto.

  • Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone) e altre pronunce di legittimità (Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995, Fachini; Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina)

    Giurisprudenza della Corte a sezioni unite richiamata per ribadire il principio che la Corte di Cassazione non può svolgere un riesame del merito probatorio e che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e della corretta applicazione del diritto, non del merito probatorio: non si ammettono ricorsi che domandino una "rilettura" dei fatti senza contestare la motivazione sotto i profili previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Per rendere ammissibile un motivo di cassazione basato sulla motivazione è necessario dimostrare che la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; le contestazioni meramente valutative dei fatti sono inammissibili.
  • In azioni penali per reati fallimentari, se si sostiene la consegna di documenti obbligatori (es. libro giornale, libro degli inventari), l'onere probatorio grava sul ricorrente: tale prova deve essere prodotta e valorizzata nelle sedi di merito, altrimenti la mancata produzione legittima la valutazione negativa del giudice.
  • Se la difesa intende contestare la completezza della documentazione consegnata al curatore, deve conservare e portare in giudizio elementi oggettivi (ricevute, registri, attestazioni) e sollevare specifici rilievi motivati sulla relazione del curatore e sulle risultanze probatorie, evitando argomentazioni meramente congetturali.
  • Quando il giudice di merito derubrica il fatto (ad esempio da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice), la Cassazione non interviene sul merito della rivalutazione probatoria se non è indicato un vizio giuridico o una carenza della motivazione nei termini di legge.

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