Cassazione Penale, Sentenza n. 4898/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe ritenuto consumato il reato sulla base dell'assenza, nell'elenco della documentazione consegnata al curatore, del libro giornale e del libro degli inventari. Bianchi sosteneva che tali registri potessero essere stati consegnati il 23/03/2016 insieme ad altra documentazione e che la curatrice, nella relazione integrativa, aveva descritto in modo superficiale la documentazione senza menzionare i libri obbligatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte erano, in sostanza, rimessa in discussione del merito probatorio e non deducevano un vizio della motivazione idoneo a integrare i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui furono consegnati documenti frammentari aggiornati al 2013 e successiva documentazione relativa a registri IVA e corrispettivi, ma non i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari). Perciò il controllo di legittimità non poteva sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata come normativa che legittima la presentazione di richieste scritte dal Pubblico Ministero in udienza; nel caso il PM ha presentato richieste ai sensi di tale disposizione.
art. 606 c.p.p.
La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono riguardare i vizi della motivazione indicati dall'art. 606 (in particolare motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). Non sono invece ammissibili censure che chiedano una rivalutazione del merito probatorio, cioè una diversa rilettura degli elementi di fatto.
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone) e altre pronunce di legittimità (Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995, Fachini; Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina)
Giurisprudenza della Corte a sezioni unite richiamata per ribadire il principio che la Corte di Cassazione non può svolgere un riesame del merito probatorio e che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e della corretta applicazione del diritto, non del merito probatorio: non si ammettono ricorsi che domandino una "rilettura" dei fatti senza contestare la motivazione sotto i profili previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Per rendere ammissibile un motivo di cassazione basato sulla motivazione è necessario dimostrare che la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; le contestazioni meramente valutative dei fatti sono inammissibili.
- In azioni penali per reati fallimentari, se si sostiene la consegna di documenti obbligatori (es. libro giornale, libro degli inventari), l'onere probatorio grava sul ricorrente: tale prova deve essere prodotta e valorizzata nelle sedi di merito, altrimenti la mancata produzione legittima la valutazione negativa del giudice.
- Se la difesa intende contestare la completezza della documentazione consegnata al curatore, deve conservare e portare in giudizio elementi oggettivi (ricevute, registri, attestazioni) e sollevare specifici rilievi motivati sulla relazione del curatore e sulle risultanze probatorie, evitando argomentazioni meramente congetturali.
- Quando il giudice di merito derubrica il fatto (ad esempio da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice), la Cassazione non interviene sul merito della rivalutazione probatoria se non è indicato un vizio giuridico o una carenza della motivazione nei termini di legge.
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