Sentenza n. 15395/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 29.10.2025 e notificato al ricorrente in data 10.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio, preordinato alla frequenza del corso di ingegneria e tecnologia presso l’Università degli Studi di Cassino nell’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto emesso il 29 ottobre 2025 dall’Ambasciata d’Italia a Teheran e notificato il 10 novembre 2025, necessario per immatricolarsi al corso universitario nell’anno accademico 2025/2026. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legalizzazione della procura alle liti e si è opposto nel merito. Il testo non espone specifiche censure di legittimità articolate dal ricorrente. In corso di causa, una volta concluso l’anno accademico, il TAR ha prospettato d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; non risulta allegato un interesse risarcitorio né altra utilità attuale conseguibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare l’eccezione ministeriale sulla legalizzazione della procura né le censure di merito. Concluso l’anno accademico 2025/2026, l’annullamento del diniego non avrebbe più consentito l’immatricolazione al corso per il quale era stato richiesto il visto; inoltre, il ricorrente non aveva allegato un interesse risarcitorio che giustificasse l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l’annullamento non offre più utilità al ricorrente, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto se permane un interesse ai fini risarcitori; in mancanza di tale interesse, il ricorso è improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), c.p.a.
La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Sicchè alla ridetta udienza, dato avviso alle parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso ex art 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Prima di decidere d’ufficio su un possibile profilo di improcedibilità, il giudice ne dà avviso alle parti, consentendo loro di interloquire.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di annullamento, viene meno l’utilità conseguibile dall’annullamento per il sopravvenuto esaurimento della situazione cui il provvedimento si riferiva, il ricorso diviene improcedibile, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri un interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- Il giudice che rileva d’ufficio un possibile profilo di improcedibilità deve darne avviso alle parti prima della decisione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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