Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte d’appello di Salerno numero 4264 del 22 ottobre 2021, depositato il 25 ottobre 2021, notificato il 17 novembre 2021, con attestazione di passaggio in giudicato il 21 dicembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di riassunzione del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte d’appello di Salerno n. 4264 del 22 ottobre 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la riassunzione del giudizio di ottemperanza sospeso con ordinanza del TAR n. 151 del 24 gennaio 2025, contestando la correttezza della sospensione e chiedendo la ripresa del processo, nonché la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una penalità di mora a titolo di risarcimento del danno da ritardo e delle spese processuali. Il Ministero ha eccepito l’avvenuto pagamento di quanto spettante, si è opposto alla penalità di mora e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’istanza, perché proposta prima della scadenza del biennio di sospensione legale previsto per le azioni esecutive e di ottemperanza relative al pagamento degli indennizzi da irragionevole durata del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di riassunzione. Ha rilevato che il processo era sospeso direttamente per effetto della legge e che l’ordinanza del TAR aveva natura meramente dichiarativa, come già affermato dal Consiglio di Stato, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile l’appello contro tale ordinanza. Richiamando la precedente ordinanza del TAR, il Collegio ha ritenuto che la riassunzione fosse possibile soltanto dopo la scadenza del biennio di sospensione legale decorrente dal 1 gennaio 2025, quindi dopo il 31 dicembre 2026. L’istanza notificata e depositata l’8 gennaio 2026 è stata pertanto proposta prematuramente. Le spese della fase incidentale sono state compensate, in deroga al criterio della soccombenza, anche in considerazione dell’espressa richiesta dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Prevede la sospensione legale delle azioni esecutive e di ottemperanza relative al pagamento degli indennizzi derivanti dall’irragionevole durata del processo; nel caso esaminato, la riassunzione è stata ritenuta possibile soltanto dopo la scadenza del biennio di sospensione decorrente dal 1 gennaio 2025.
art. 99 c.p.a.
Richiamato nel testo della sentenza del Consiglio di Stato soltanto per la disciplina generale dell’appello? No: il testo lo menziona esclusivamente attraverso il riferimento alla sentenza d’appello, senza applicazione diretta nella decisione.
Massime di principio
- Quando la sospensione del processo deriva direttamente dalla legge, il provvedimento giudiziale che la dichiara ha natura meramente ricognitiva e non è autonomamente appellabile.
- In presenza di una sospensione legale biennale delle azioni esecutive e di ottemperanza relative agli indennizzi da irragionevole durata del processo, l’istanza di riassunzione proposta prima della scadenza del termine è inammissibile.
- Il termine per la riassunzione di un processo sospeso per legge decorre secondo il dies a quo e la durata stabiliti dalla disposizione legislativa, senza che la parte possa anticipare la ripresa del giudizio contestando il provvedimento meramente dichiarativo del giudice.
Come è indicizzato
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