Cassazione Penale, Sentenza n. 03178/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per frode informatica (art. 640-ter cod. pen., aggravata ex art. 61, comma 1, n. 7), articolando quattro censure: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la mera intestazione del conto su cui erano stati accreditati i proventi non poteva integrare la responsabilità senza accertamenti sull'autore materiale e sul consenso; deduzione di carenza di motivazione circa il concorso di persone (art. 110 cod. pen.); (2) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattava di truffa (art. 640) o sua forma aggravata e non di frode informatica (art. 640-ter); (3) censura circa il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), rilevando il ridotto grado di offensività, la condotta di connivenza e l'entità minima del profitto realmente trattenuto; (4) inosservanza/erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 e carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; inoltre chiedeva ammissione di documenti nuovi e rimessione in termini per integrarli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, generici, reiterativi e volti a sindacare valutazioni di merito già conformemente motivate in primo e secondo grado. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato aspecifico e promiscuo, non confrontandosi con la motivazione conforme dei giudici di merito; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato, confermando che la fattispecie di art. 640-ter ha autonomia rispetto alla truffa e che la sottrazione di somme intervenuta per intervento abusivo sul sistema informatico era correttamente qualificata come frode informatica; il terzo è stato ritenuto generico e privo di efficacia perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego della causa di non punibilità richiamando modalità subdole e l'entità del danno concretamente rilevante; il quarto motivo è in parte non consentito (per mancata devoluzione specifica in appello) e in parte generico relativamente al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti. La Corte ha inoltre escluso l'ammissione di documenti nuovi non giustificati da impossibilità precedente di esibizione. Per legge è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Di conseguenza la condanna di merito e le misure accessorie (pena, multa, confisca fino a euro 14.500) restano operative.
Norme richiamate
art. 640-ter cod. pen.
La corte conferma che la frode informatica ha la stessa struttura della truffa ma si differenzia per l'intervento sul sistema informatico senza diritto; l'ottenimento del profitto mediante atto di disposizione sul conto conseguente all'accesso abusivo integra il reato di cui all'art. 640-ter.
art. 640 cod. pen.
Richiamata per confronto: la truffa tipica richiede induzione in errore della vittima; la Corte esclude che l'artifizio finalizzato a carpire credenziali trasferisca automaticamente la fattispecie nello schema dell'art. 640 quando il profitto deriva dall'intervento sul sistema informatico.
art. 110 cod. pen.
Applicata per valutare il concorso di persone; la Corte ritenuta corretta la valutazione che la messa a disposizione del conto e la consegna della carta a terzi costituiscano contributo idoneo a concorso, anche se non autore materiale dell'intrusione.
art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
La questione relativa alla sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta non devoluta in modo specifico in appello e quindi non consentita in cassazione; la Corte territoriale aveva comunque valutato l'entità del profitto nel quadro del trattamento sanzionatorio.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ricorda che l'applicabilità della causa di esclusione per particolare tenuità richiede valutazione comparata dei criteri dell'art. 133; non è necessario analizzare ogni singolo elemento se la motivazione indica quelli ritenuti rilevanti. Nel caso le modalità e l'entità del danno hanno escluso la tenuità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione dell'entità del fatto e delle circostanze ai fini dell'art. 131-bis e delle attenuanti generiche; la Corte di merito ha preso in considerazione circostanze negative ritenute decisive.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la denunzia cumulativa e aspecifica di vizi di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Analogamente richiamato per la nozione di aspecificità dei motivi in cassazione che compromette l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni probatorie e di merito: i motivi che si limitano a criticare la valutazione delle prove già motivate in modo conforme nei due gradi di merito sono, di norma, inammissibili o destinati a fallire.
- La frode informatica (art. 640-ter) si configura quando il profitto deriva da un intervento sul sistema informatico senza diritto; il fatto che siano stati utilizzati artifizi per carpire credenziali non richiede automaticamente la ricaduta nella truffa comune (art. 640) se il profitto è conseguenza dell'accesso e dell'operatività sul sistema.
- La mera intestazione di un conto o il possesso delle credenziali può integrare responsabilità concorsuale se emerge che il titolare ha reso il conto disponibile o ha consentito a terzi di operare, potendo essere valutato come accettazione del rischio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione che consideri i criteri dell'art. 133; non è necessario un elenco esaustivo di tutti gli elementi, ma gli elementi decisivi devono emergere chiaramente dalla motivazione del giudice di merito.
- Documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi non sono ammessi in cassazione salvo giustificata impossibilità precedente o rilevanza per applicazione di norme più favorevoli o cause estintive; l'asserito "disguido" non basta.
- Le censure relative alla misura della pena o all'applicazione di aggravanti devono essere tempestivamente e specificamente devolute al giudice di appello; dedurle per la prima volta in cassazione è spesso improcedibile.
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