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Ordinanza

Ordinanza del 06/11/2017 n. 26284 - Corte di Cassazione

Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Fallimento - Accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario - Credito per aggio "richiesto" come inerente al tributo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso di Equitalia Sud S.p.A., stabilendo che il credito tributario può essere ammesso al passivo sulla base del ruolo anche senza previa notifica della cartella, salva l’ammissione con riserva in caso di contestazioni. Ha inoltre riconosciuto l’ammissibilità delle spese di insinuazione al passivo, ma in via chirografaria. È stato invece escluso il privilegio per l’aggio, qualificato come compenso per il servizio di riscossione, mentre la censura sugli interessi di mora è stata dichiarata inammissibile per genericità. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Accertamento al passivo fallimentare dei crediti dell’agente della riscossione: esclusione del privilegio per aggio e spese di insinuazione, ammissione del ruolo senza previa notifica della cartella e limiti agli interessi di mora.

Accertamento al passivo dei crediti dell’agente della riscossione

La pronuncia riguarda l’opposizione proposta da Equitalia Sud S.p.A. avverso lo stato passivo del fallimento di una società, con riferimento all’ammissione dei crediti tributari, degli aggi, degli interessi di mora e delle spese sostenute per l’insinuazione al passivo. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione; l’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Credito tributario documentabile mediante il ruolo

La Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla possibilità di documentare il credito tributario mediante la produzione delle cartelle esattoriali non notificate.

Secondo la giurisprudenza richiamata, il credito impositivo può essere ammesso al passivo sulla base del semplice ruolo, senza che sia necessaria, in assenza di una specifica previsione normativa, la previa notificazione della cartella esattoriale. Qualora il curatore contesti il credito, l’ammissione può avvenire con riserva.

La riserva deve essere successivamente sciolta ai sensi dell’art. 88, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, una volta definita la controversia eventualmente proponibile davanti al giudice tributario. La Corte richiama, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 4126 del 15 marzo 2012, Cass. n. 6126 del 17 marzo 2014, Cass. n. 12019 del 31 maggio 2011 e Cass. n. 5063 del 26 febbraio 2008.

Natura dell’aggio e assenza del privilegio tributario

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. L’aggio è qualificato come il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore.

La sua natura non cambia in relazione al soggetto sul quale grava il pagamento, che può essere il contribuente, l’ente impositore oppure entrambi pro quota, a seconda delle circostanze. L’aggio resta quindi il corrispettivo di un servizio di riscossione e non assume natura tributaria.

Ne consegue che, nell’accertamento al passivo dei crediti insinuati dall’agente della riscossione:

  • l’aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso;
  • non può beneficiare del privilegio riconosciuto al tributo cui accede;
  • deve essere trattato secondo la natura propria del credito per compenso del servizio reso.

La Corte richiama Cass. n. 25932 del 23 dicembre 2015.

Interessi di mora

Il terzo motivo, relativo al riconoscimento del privilegio per gli interessi moratori, è stato dichiarato inammissibile per genericità.

La Corte ha comunque precisato il presupposto temporale per l’ammissione degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella L. n. 106 del 12 luglio 2011.

Gli interessi possono essere ammessi al passivo soltanto se, alla data della dichiarazione di fallimento, è già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo, ossia della cartella di pagamento. Poiché alcune cartelle non risultavano notificate, il presupposto per il decorso del termine non risultava verificabile per tali posizioni.

La censura dell’agente della riscossione è stata ritenuta generica perché il ricorso non indicava gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, a partire dalla verifica dell’avvenuta notificazione e del decorso del termine di sessanta giorni.

Spese di insinuazione al passivo

La Corte ha accolto il quarto motivo, riconoscendo l’ammissibilità delle spese sostenute dall’agente della riscossione per l’insinuazione al passivo, cosiddetti diritti di insinuazione.

Tali spese rappresentano costi normativamente forfetizzati relativi allo svolgimento di una funzione pubblicistica. La loro ammissione deriva da un’applicazione estensiva dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, che prevede il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive individuali.

La Corte ritiene ingiustificato un trattamento diverso tra le spese delle esecuzioni individuali e quelle sostenute nell’ambito della procedura concorsuale, poiché il fallimento può essere considerato una forma di esecuzione generale sull’intero patrimonio del debitore. Le spese di insinuazione hanno pertanto natura concorsuale e devono essere ammesse al passivo.

Il relativo credito, tuttavia, deve essere riconosciuto:

  • in via chirografaria;
  • non in via privilegiata;
  • senza estensione del privilegio previsto per il tributo, poiché le spese non sono inerenti al tributo riscosso.

La Corte richiama Cass. n. 25802/2015, Cass. n. 16951/2017 e Cass. n. 17669/2017.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo.

Il decreto del Tribunale di Napoli è stato cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato l’insussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo.

La decisione è stata assunta a Roma il 19 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 6 novembre 2017.

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