Ordinanza del 07/11/2017 n. 26419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, stabilendo che il furto di prodotti sottoposti ad accisa, anche se commesso da ignoti senza coinvolgimento del depositario autorizzato, non costituisce caso fortuito idoneo a ottenere l’abbuono dell’imposta. L’abbuono è ammesso solo per dispersione o distruzione del prodotto dovute a caso fortuito, forza maggiore o alla natura del prodotto. La sentenza della CTR Sicilia viene cassata e la domanda della società è rigettata; compensate le spese dei giudizi di merito e poste a carico della società le spese di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Accise su alcole sottratto per furto: il furto da parte di terzi non esonera dal pagamento dell’imposta.
Accise su prodotto alcolico sottratto per furto
La Corte di cassazione esamina la debenza dell’accisa su una quantità di alcole sottratta mediante furto dai depositi di una società operante come depositaria autorizzata. La questione riguarda l’applicabilità dell’abbuono dell’imposta previsto dalla disciplina delle accise in caso di perdita, dispersione o distruzione del prodotto.
Vicenda processuale e importi richiesti
La S. V. M. S.r.l. aveva impugnato un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per complessivi Euro 903.806,85, di cui Euro 830.930,36 a titolo di accisa. La richiesta era seguita al rigetto dell’istanza di sgravio presentata dalla società, che aveva denunciato il furto, commesso da ignoti nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2008, della merce custodita nel deposito.
La CTP di Agrigento aveva accolto il ricorso della contribuente. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4600/35/2015, depositata il 4 novembre 2015 e non notificata, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando sostanzialmente l’estinzione dell’obbligazione tributaria.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La società intimata non ha svolto difese.
Questione giuridica
L’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura riguardava l’erronea equiparazione, operata dalla CTR, tra il furto della merce da parte di terzi e il caso fortuito, con conseguente ritenuta estinzione dell’obbligazione tributaria.
Disciplina applicabile e principio interpretativo
La Corte ritiene il motivo manifestamente fondato e richiama l’interpretazione consolidata dell’art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 1995, nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dall’art. 59 della L. n. 342 del 2000.
Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
- il furto del prodotto da parte di terzi, anche senza coinvolgimento del soggetto passivo, non esonera di per sé dal pagamento dell’accisa;
- l’abbuono dell’imposta è ammesso soltanto quando il prodotto sia disperso o distrutto;
- la dispersione o distruzione deve essere riconducibile a caso fortuito, forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto;
- il furto determina lo spossessamento e il venir meno della disponibilità del bene per il depositario, ma non impedisce che il prodotto venga successivamente immesso nel circuito commerciale;
- proprio perché la sottrazione non impedisce l’immissione al consumo, essa non può essere assimilata alla dispersione o distruzione rilevante ai fini dell’abbuono.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16966; Cass. sez. 5, 20 novembre 2013, n. 25990; Cass. sez. 5, 12 dicembre 2013, n. 27825; Cass. sez. 5, 28 maggio 2007, n. 12428.
Rilevanza del diritto dell’Unione europea
La pronuncia richiama anche il diritto comunitario, con riferimento al combinato disposto degli artt. 6 e 14 della Direttiva 92/12/CEE e all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Secondo tale impostazione, l’abbuono dell’accisa non opera in caso di svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione. Esso è invece previsto in presenza di ammanchi riconducibili a:
- perdite dovute a caso fortuito;
- perdite dovute a forza maggiore;
- perdite inerenti alla natura del prodotto.
Il furto, anche se commesso da autori ignoti, costituisce quindi una sottrazione della merce e non un ammanco derivante da dispersione o distruzione in senso proprio.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il diniego dello sgravio e il successivo invito al pagamento dell’accisa erano fondati sull’immissione nel mercato della merce sottratta da terzi rimasti ignoti.
La Corte considera errata la decisione della CTR perché conforme a un precedente isolato, Cass. sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24912, e non all’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità.
Il fatto che il furto non fosse imputabile alla società depositaria non è sufficiente a escludere l’obbligazione tributaria. La società, in quanto soggetto tenuto al pagamento dell’accisa, avrebbe dovuto fornire la prova di una dispersione o distruzione del prodotto riconducibile alle specifiche ipotesi che consentono l’abbuono.
Decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte.
La decisione nel merito consiste nel rigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contro l’avviso di pagamento. Resta quindi dovuta l’accisa richiesta dall’Amministrazione doganale sull’alcole sottratto.
Spese processuali
Per l’andamento complessivo del giudizio, la Corte dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di merito.
Le spese del giudizio di legittimità sono invece poste a carico della società intimata, secondo il principio della soccombenza, e sono liquidate come segue:
- Euro 10.000,00 per compensi;
- oltre alle spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 14 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 7 novembre 2017.
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