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Ordinanza

Ordinanza del 07/11/2017 n. 26321 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Prova contraria fornita dal contribuente collegata esclusivamente al possesso di redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta - sufficienza - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che il contribuente può contrastare l’accertamento sintetico dimostrando documentalmente l’entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non è necessaria la prova diretta dell’utilizzo di tali redditi per ogni singola spesa, ma la documentazione deve escludere il loro mero transito e renderne verosimile la riferibilità alle spese e al tenore di vita contestati. Nel caso concreto, sono state ritenute sufficienti le disponibilità bancarie pari a 690.000 euro, derivanti da fidi e redditi pregressi, nonché la vendita di beni e un rimborso societario. L’Agenzia è stata condannata alle spese di lite per 4.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Accertamento sintetico del reddito e prova contraria mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta

Accertamento sintetico del reddito e prova contraria

La decisione riguarda l’accertamento sintetico del reddito relativo al periodo d’imposta 2007, fondato sul possesso di beni indice ritenuti espressivi di una maggiore capacità contributiva. La Corte Suprema di cassazione ha esaminato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, che aveva ritenuto giustificata la capacità economica del contribuente.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha dedotto due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione:

  • la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
  • la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe considerato solo apparentemente la documentazione prodotta, senza verificare che le disponibilità finanziarie formatesi negli anni precedenti fossero rimaste nella disponibilità del contribuente e fossero state effettivamente utilizzate per finanziare il tenore di vita, gli acquisti e gli incrementi patrimoniali contestati.

L’Agenzia sosteneva, in particolare, che la mera dimostrazione dell’esistenza di introiti percepiti negli anni precedenti non fosse sufficiente a superare la presunzione prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. Sarebbe stato necessario dimostrare, ad esempio mediante la permanenza delle somme su conti correnti, che tali disponibilità fossero state successivamente impiegate per le spese e gli acquisti considerati indicatori di capacità contributiva.

Regola sulla prova contraria del contribuente

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, in particolare Cass. n. 8995/2014, Cass. ord. n. 1455/2016 e Cass. n. 25104/2014.

Ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente deriva, in tutto o in parte, da:

  • redditi esenti;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La prova non può limitarsi alla semplice dimostrazione dell’esistenza o della disponibilità di ulteriori redditi. La norma richiede che risultino documentalmente anche:

  • l’entità dei redditi;
  • la durata del loro possesso.

Il riferimento normativo alla durata del possesso ha la funzione di collegare la disponibilità delle somme a circostanze oggettive, sia quantitative sia temporali, così da rendere riferibile proprio a tali redditi la maggiore capacità contributiva rilevata mediante il metodo sintetico.

Limiti della prova richiesta

La Corte precisa che la disposizione non impone espressamente la prova analitica che ogni reddito esente o soggetto a ritenuta sia stato utilizzato per finanziare ciascuna delle spese contestate. Tuttavia, la documentazione deve fornire elementi sintomatici e oggettivi dai quali risulti che tali somme siano state conservate e avrebbero potuto essere impiegate per sostenere le spese o il tenore di vita accertati.

La prova deve quindi escludere che le somme abbiano avuto un’utilità diversa rispetto a quella invocata dal contribuente. In particolare, i redditi non possono essere stati destinati a ulteriori investimenti finanziari o ad altre finalità incompatibili con la loro utilizzazione per coprire le spese considerate nell’accertamento. Se le somme sono state impiegate per finalità diverse, non possono giustificare le spese e il tenore di vita contestati, che resterebbero ascrivibili a redditi non dichiarati.

La prova documentale non è considerata particolarmente onerosa. La Corte indica, a titolo esemplificativo, gli estratti dei conti correnti intestati al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso delle somme. Non è invece sufficiente il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto adeguatamente dimostrata la capacità economica del contribuente sulla base di una pluralità di elementi documentali e finanziari:

  • copia del conto corrente bancario, dal quale risultavano giacenti 690.000 euro;
  • disponibilità derivanti da fidi e da redditi degli anni precedenti;
  • vendita di beni di proprietà del contribuente;
  • rimborso ricevuto dalla società di cui il contribuente era socio.

La CTR aveva ritenuto che tali disponibilità economiche potessero verosimilmente concorrere al finanziamento delle spese e del tenore di vita contestati dall’Ufficio.

La Corte di cassazione ha giudicato tale motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, rilevando che essa rispettava il parametro del “minimo costituzionale” della motivazione, secondo Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014. La valutazione della CTR è stata quindi considerata corretta anche rispetto al regime delle presunzioni previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Esito del giudizio

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato infondato e integralmente rigettato.

La Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente S.A., liquidate in:

  • 4.000 euro per compensi;
  • 200 euro per esborsi;
  • maggiorazione del 15% per spese generali;
  • ulteriori accessori di legge.

Poiché l’Agenzia delle Entrate è un’amministrazione dello Stato, la Corte ha escluso l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato, richiamando Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 1778 del 29 gennaio 2016, Rv. 638714, e Cass., Sez. 3, sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014, Rv. 630550.

Riferimenti temporali e decisione

La decisione è stata assunta a Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 7 novembre 2017. La Corte ha deliberato l’adozione della decisione in forma semplificata.

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