Ordinanza del 10/11/2017 n. 26654 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Trattazione e decisione - Sentenza del giudice tributario - Efficacia - Applicabilità ad annualità diverse della medesima imposta - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva escluso l’assoggettamento a IRAP dell’attività svolta dal contribuente nel 2006. La precedente decisione favorevole al medesimo contribuente per il 2007 non costituisce giudicato esterno vincolante, poiché le diverse annualità possono dipendere da presupposti di fatto mutevoli. Nel merito, l’impiego non occasionale di una sola segretaria part time non integra autonoma organizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. Spese compensate.
IRAP e autonoma organizzazione: esclusa l’efficacia automatica del giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta
IRAP e autonoma organizzazione nel periodo d’imposta 2006
La Corte di cassazione ha deciso sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR della Toscana n. 88/21/12, emessa il 20 novembre 2012 e depositata l’11 dicembre 2012. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato la decisione della CTP di Lucca n. 22/1/11, pronunciata il 16 dicembre 2010 e depositata il 20 gennaio 2011, che aveva accolto il ricorso del contribuente B.U. in materia di assoggettamento a IRAP dell’attività esercitata nell’anno d’imposta 2006.
Attività svolta dal contribuente
Nel periodo considerato, il contribuente, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti, aveva svolto esclusivamente attività di docenza quale titolare di cattedra universitaria. Aveva inoltre ricoperto incarichi come componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, nonché come consulente tecnico in giudizi arbitrali.
Secondo quanto accertato dai giudici di merito, egli non aveva esercitato le attività tipiche della professione di dottore commercialista. Per lo svolgimento dell’attività si era avvalso di una dipendente assunta part time con mansioni di segretaria.
Eccezione di giudicato esterno relativa all’anno 2007
Il contribuente aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno, richiamando l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione sesta, n. 5502, pronunciata il 10 gennaio 2017 e depositata il 3 marzo 2017. Tale decisione aveva respinto un analogo ricorso dell’Agenzia delle Entrate riguardante il medesimo contribuente e l’anno d’imposta 2007, ritenendo insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione con riferimento alla medesima attività professionale.
La Corte ha esaminato preliminarmente tale eccezione, rilevando che la questione avrebbe potuto avere efficacia assorbente rispetto agli altri profili controversi.
Esclusione dell’efficacia automatica del giudicato tra diverse annualità
La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui il giudicato relativo a un singolo periodo d’imposta non è automaticamente vincolante per periodi precedenti o successivi.
La decisione relativa a un determinato anno può fare stato anche per altre annualità della stessa imposta soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che:
- si estendano a una pluralità di periodi d’imposta;
- abbiano carattere tendenzialmente permanente;
- costituiscano qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione della disciplina tributaria;
- esercitino un valore condizionante e inderogabile sugli altri elementi della fattispecie.
Al contrario, il giudicato non ha efficacia vincolante quando la decisione dipende da presupposti di fatto potenzialmente mutevoli da un anno all’altro. La sentenza che risolve una situazione fattuale relativa a uno specifico periodo d’imposta non può quindi estendere automaticamente i propri effetti a un’altra annualità, anche quando vi siano elementi storici comuni.
La Corte ha richiamato, tra gli altri, i principi espressi da Cass., sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., sez. 5, 16 settembre 2011, n. 18907; e Cass., sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 22941. In applicazione di tali principi, è stata esclusa anche in precedenza l’efficacia esterna di giudicati relativi a una diversa annualità IRAP o IVA.
Pertanto, l’ordinanza n. 5502/2017, relativa all’anno 2007, non è stata ritenuta vincolante nel giudizio riguardante l’anno 2006.
Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia aveva denunciato la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura riguardava la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la presenza dell’autonoma organizzazione, considerando rilevanti:
- l’attività di docenza universitaria;
- gli incarichi societari e di consulenza tecnica;
- l’assenza di esercizio delle attività tipiche del dottore commercialista;
- l’impiego di una dipendente part time con mansioni di segretaria.
Criteri per la sussistenza dell’autonoma organizzazione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia, affermando che la sentenza impugnata era conforme ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016.
Ai fini dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
L’accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua.
Rilevanza del lavoro del collaboratore
Le Sezioni Unite hanno precisato che il lavoro altrui costituisce indice di autonoma organizzazione quando le mansioni del collaboratore concorrano o si combinino con il nucleo caratterizzante della specifica professionalità del contribuente, apportando un significativo incremento alla sua attività e generando un effettivo valore aggiunto.
Diversamente, l’utilizzo non occasionale di personale addetto a mansioni di segreteria, generiche o meramente esecutive produce un apporto mediato e generico. In tale ipotesi, l’impiego di un solo collaboratore rappresenta la soglia minimale oltre la quale non si può presumere, per ciò solo, la sussistenza dell’autonoma organizzazione. Il medesimo criterio vale, in modo armonico, per i beni strumentali, la cui rilevanza presuppone l’eccedenza rispetto al minimo indispensabile.
Applicazione al caso concreto
Dalla lettura congiunta della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione è emerso che la controversia riguardava esclusivamente l’utilizzo non occasionale di una lavoratrice dipendente, incaricata di svolgere mansioni di segreteria con contratto part time.
Tale elemento non superava i parametri individuati dalle Sezioni Unite. L’impiego di una sola segretaria part time, senza ulteriori elementi organizzativi qualificanti, non era quindi sufficiente a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione richiesto per l’assoggettamento a IRAP.
Decisione e spese
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente e l’esclusione dell’IRAP per l’attività considerata nell’anno d’imposta 2006.
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere controverso della questione in sede di legittimità e del fatto che essa aveva ricevuto una soluzione univoca soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione è stata assunta a Roma il 5 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 10 novembre 2017.
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